(massima n. 1)
In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, quando il giudice, per espressa previsione di legge (quale l’art. 211, comma settimo c.d.s.), può conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo quando l’opposizione investa un’ordinanza-ingiunzione che applica congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche nel caso in cui riguardi la sola sanzione accessoria, costituente unico oggetto dell’ordinanza ingiunzione per effetto dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.