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Articolo 117 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Limitazioni nella guida

Dispositivo dell'art. 117 Codice della strada

1. [È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.](1)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica e' di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida(2)(3).

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera f), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

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S. M. B. chiede
giovedė 28/11/2024
“Buongiorno, scrivo per chiedere consulenza in merito a questo caso che riguarda il mio compagno: lui è nato in un paese extraeuropeo e nel 2010 si trasferisce a Cipro dove consegue la patente di guida cat. B (patente europea, che se non abbiamo letto male online dura 15 anni). Qualche anno dopo si trasferisce in Italia.
Nel 2023 si rende necessario per lui l'utilizzo dell'auto qui in Italia, tuttavia non riesce più a trovare la patente cipriota. Ci rechiamo in questura per fare denuncia di smarrimento ma ci dicono che per loro è necessario avere il numero del documento (anche questo smarrito) e di rivolgerci al consolato di Cipro. Il consolato ci rimanda a contattare la motorizzazione di Larnaca la quale però non ci vuole dare il numero del documento per telefono o per email e neanche facendo recare una persona di fiducia in sede con delega, l'unico modo è che lui si rechi di persona in motorizzazione per la richiesta. Conoscendo le lacune della burocrazia di Cipro non si è fidato a fare un viaggio solo per questo e quindi ha optato per un nuovo conseguimento patente B qui in Italia.
Il quesito su cui chiediamo consulenza è il seguente:
Abbiamo un'auto con le seguenti caratteristiche: CIL 1498, PA 114 kW, PS 78,136 kW/T. In teoria risulta quindi un'auto "potente" per il CDS perché supera i 75 kW/T.
Lui può guidare quest'auto in autonomia a fronte del fatto che aveva già conseguito una patente europea a Cipro? Se dovesse avere un incidente come facciamo a testimoniare che lui ha già la patente da svariati anni e quindi non è nell'effettivo un neopatentato? Grazie”
Consulenza legale i 05/12/2024
In risposta alla sua richiesta di parere, purtroppo, una volta conseguita la patente ex novo in Italia – ossia come se si trattasse del primo titolo abilitativo – la condizione giuridica che ne consegue è quella di neopatentato. Infatti, l'art. 117 del Codice della Strada è chiaro nello stabilire che le limitazioni in ordine alla potenza dell'autovettura sono automatiche e discendono dal superamento dell'esame di idoneità alla guida.

Si applicheranno, quindi, le limitazioni previste dal predetto articolo del Codice della Strada, come di recente modificato, ossia per i primi tre anni dal rilascio della patente al soggetto neopatentato non sarà consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t mentre, nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in si applicherà l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.

Si noti che l'eventuale violazione del limite di potenza indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 oltre che della sanzione accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.