Cass. pen. n. 7203/2017
Non è configurabile il tentativo di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo concreto previsto dall'art. 432 cod. pen., in quanto la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza del pericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e non equivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontà dell'agente.
Cass. pen. n. 3412/2011
Nei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.) e di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.), il bene giuridico protetto va ravvisato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Ne consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M..
Cass. pen. n. 45499/2008
Integra il delitto d'attentato alla sicurezza dei trasporti la condotta di chi, per facilitarsi la fuga da un treno dove aveva perpetrato dei furti, chiude i rubinetti di conduzione dell'aria compressa che alimenta l'apparato frenante delle carrozze, obbligando in tal modo i macchinisti ad azionare il freno d'emergenza e far proseguire la marcia del convoglio a bassa velocità fino alla più vicina stazione, atteso che tale condotta determina una situazione gravemente e concretamente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori.
Cass. pen. n. 21833/2006
Il delitto previsto dall'art. 432 c.p. è un reato a forma libera con evento di pericolo, posto a tutela della pubblica incolumità, con il limite applicativo determinato dalla necessità che la sicurezza messa in pericolo attenga ai trasporti pubblici (ossia ai servizi di trasporto destinati al pubblico, siano essi gestiti dallo Stato o da altro ente pubblico, o da un'impresa esercente pubblici servizi od anche da un privato concessionario od autorizzato), non potendo la nozione di pubblico trasporto farsi derivare dalle modalità e dai luoghi di transito, ma unicamente dalla fruizione di mezzi di trasporto da parte di un numero indeterminato di soggetti.
Cass. pen. n. 10023/2000
Il reato previsto dall'art. 432, comma primo, c.p. (attentato alla sicurezza dei trasporti), è un reato a forma libera con evento di pericolo, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate; tale accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. (La Corte, nella specie, ha ritenuto idonea ad integrare la situazione di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, la condotta di un pilota di un aeromobile leggero che viaggiava nella zona di un aeroporto tenendo spenta la radio di bordo, precludendosi volontariamente ogni contatto con la torre di controllo, pur trovandosi in una zona di avvicinamento all'aeroporto ad intenso traffico e viaggiando su un velivolo abbastanza lento e con limitate capacità di evitare una collisione, anche senza la ricorrenza di situazioni di rischio di collisione fra velivoli).
Cass. pen. n. 10560/1990
Il reato previsto dall'art. 432 comma primo, c.p. è reato di condotta a forma libera che può essere costituito da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un evento di pericolo concreto, non necessariamente un danno materiale. L'indagine sulla sussistenza, o meno, del detto pericolo si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.
Cass. pen. n. 1686/1990
Nel caso di incidente automobilistico, provocato da colpa dei conducenti, con conseguenze particolarmente gravi alle persone e alle cose, ben può ricorrere, col concorso di altre condizioni, l'ipotesi di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 stesso codice. Più specificamente, l'incidente che abbia posto in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto - nella specie autocorriera in servizio pubblico - può inquadrarsi nella previsione dell'art. 432 prima ed ultima parte in relazione all'art. 449 c.p. Né è esclusa la sussistenza del disastro quando siano rimaste vittime del danno soltanto le persone trasportate, poiché la nozione di disastro prescinde dalla qualità dei soggetti passivi del reato e richiede un evento particolarmente grave e complesso che colpisca persone e cose, sia suscettibile di mettere in pericolo e realizzare il danno di un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro più o meno intensa esposizione al rischio e di diffondere, altresì, un esteso senso di commozione e di allarme.
Cass. pen. n. 7387/1981
Deve intendersi per disastro un evento di danno, che espone a pericolo collettivamente, con effetti gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubblica commozione.