Sezione abrogata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
[1. Il ricorso è inammissibile:
- a) se proviene da un soggetto non legittimato;
- b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
- c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.]