1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.