1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
- a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
- b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
- a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
- b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.