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Articolo 75 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Specifiche condizioni in ambito sanitario

Dispositivo dell'art. 75 Codice della privacy

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2 septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

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