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Articolo 71 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Attività sanzionatorie e di tutela

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 71 Codice della privacy

Capo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

  1. a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
  2. b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.]

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