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Articolo 35 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 35 Codice della privacy

Titolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

  1. a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
  2. b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
  3. c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.]

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