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Articolo 167 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Usi agricoli delle acque

Dispositivo dell'art. 167 Codice dell'ambiente

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.

Massime relative all'art. 167 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 5738/2018

L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, non è conseguibile in sanatoria dovendo gli interventi edilizi ricedenti in zona vincolata e comportanti una radicale modificazione dello stato dei luoghi, essere previamente autorizzati dall'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Cass. civ. n. 29108/2011

A norma dell'art. 167 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei periodi di siccità e comunque di scarsità di risorse idriche deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo. Ne consegue che, ove sulla medesima acqua siano previste due concessioni di derivazione - l'una, più antica, a scopo idroelettrico, e l'altra, più recente, a scopo irriguo - è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione concedente, verificata la scarsità delle acque, dà la precedenza all'utenza irrigua, stabilendo nel contempo a carico del concessionario favorito, in conformità alla previsione dell'art. 45 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, un obbligo risarcitorio verso il concessionario penalizzato (nella specie, rimborso delle somme pagate per rifornirsi di energia elettrica). (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 25 marzo 2011).

Cass. civ. n. 4550/2010

In materia di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, mentre spetta alle Regioni - in base agli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ed all'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - il potere di emanare i provvedimenti di concessione e di gestione delle derivazioni anche in situazioni di emergenza, è invece riservato allo Stato - a norma dell'art. 168, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il potere di disporre in ordine all'utilizzazione delle acque destinate a scopo idroelettrico e già presenti negli invasi nel momento dell'insorgere dell'emergenza idrica; tale competenza è riservata allo Stato al fine di fronteggiare, nell'interesse nazionale, tanto le situazioni di emergenza idrica eccezionali ed imprevedibili quanto quelle prevedibili e reiterabili nel tempo. (Cassa con rinvio, Trib. Sup. Acque Roma, 24 agosto 2007).

Cass. civ. n. 11194/2009

Il provvedimento col quale la Regione, avvalendosi dei poteri conferitile dall'art. 167 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, imponga ai concessionari di derivazioni di acque per scopo idroelettrico il rilascio di parte dei volumi d'acqua trattenuti negli invasi, va motivato in modo diverso a seconda della qualità delle acque di cui si impone il rilascio. Se, infatti, è imposto ai concessionari per uso idroelettrico il divieto di intercettare nei propri invasi acque naturalmente fluenti, tale provvedimento è legittimo anche se nella motivazione di esso non si prenda in esame l'interesse dei concessionari per uso idroelettrico, posto che l'art. 167 del decreto citato antepone, nell'uso di tali acque, l'uso irriguo a tutti gli altri, con eccezione del solo consumo umano. Ma se il provvedimento di rilascio concerne acque già invasate a scopo idroelettrico, il provvedimento di rilascio è illegittimo ove non compari, con adeguata motivazione, l'interesse dei concessionari per uso irriguo con quello dei concessionari per uso idroelettrico, perché le acque già invasate non sono disciplinate dall'art. 167 cit., il quale prende in esame solo le "derivazioni in atto". (Cassa e decide nel merito, Trib. Sup. Acque Roma, 24 agosto 2007).

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