(massima n. 1)
A norma dell'art. 167 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei periodi di siccitą e comunque di scarsitą di risorse idriche deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la prioritą dell'uso agricolo. Ne consegue che, ove sulla medesima acqua siano previste due concessioni di derivazione - l'una, pił antica, a scopo idroelettrico, e l'altra, pił recente, a scopo irriguo - č legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione concedente, verificata la scarsitą delle acque, dą la precedenza all'utenza irrigua, stabilendo nel contempo a carico del concessionario favorito, in conformitą alla previsione dell'art. 45 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, un obbligo risarcitorio verso il concessionario penalizzato (nella specie, rimborso delle somme pagate per rifornirsi di energia elettrica). (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 25 marzo 2011).