(massima n. 1)
Il provvedimento col quale la Regione, avvalendosi dei poteri conferitile dall'art. 167 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, imponga ai concessionari di derivazioni di acque per scopo idroelettrico il rilascio di parte dei volumi d'acqua trattenuti negli invasi, va motivato in modo diverso a seconda della qualità delle acque di cui si impone il rilascio. Se, infatti, è imposto ai concessionari per uso idroelettrico il divieto di intercettare nei propri invasi acque naturalmente fluenti, tale provvedimento è legittimo anche se nella motivazione di esso non si prenda in esame l'interesse dei concessionari per uso idroelettrico, posto che l'art. 167 del decreto citato antepone, nell'uso di tali acque, l'uso irriguo a tutti gli altri, con eccezione del solo consumo umano. Ma se il provvedimento di rilascio concerne acque già invasate a scopo idroelettrico, il provvedimento di rilascio è illegittimo ove non compari, con adeguata motivazione, l'interesse dei concessionari per uso irriguo con quello dei concessionari per uso idroelettrico, perché le acque già invasate non sono disciplinate dall'art. 167 cit., il quale prende in esame solo le "derivazioni in atto". (Cassa e decide nel merito, Trib. Sup. Acque Roma, 24 agosto 2007).