(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 della Regione Marche, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.