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Articolo 265 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Disposizioni transitorie

Dispositivo dell'art. 265 Codice dell'ambiente

1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193 bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al 30 giugno 2024(3)(4).

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi. (1)

4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

5. [Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive sono disciplinati modalità, presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.] (1)

6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.

6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note

(1) Comma soppresso dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo comma 3, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.
(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 12, comma 6-septies del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

Massime relative all'art. 265 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 1344/2019

In tema di TARSU, la mancata tempestiva adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, del decreto di cui all'ultima parte dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152 del 2006 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 4 del 2008) con il quale sono fissati i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non fa venir meno il relativo potere regolamentare dei Comuni, poiché la norma transitoria dettata dall'art. 265, comma 1, dello stesso decreto prevede che la normativa previgente continui ad operare fino all'emanazione di quella di attuazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto

Corte cost. n. 247/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. Infatti, le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". È dunque erroneo il presupposto interpretativo che la materia implicata dalla disposizione legislativa in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni. È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997. Attesa la obiettiva e - dallo stesso legislatore statale - riconosciuta implicazione della materia della ricerca scientifica e tecnologica di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali attraverso l'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997.

Corte cost. n. 214/2008

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della L.R. 1 giugno 2006, n. 5, Regione Emilia-Romagna, modificato dall'art. 25 della L.R. 28 luglio 2006, n. 13, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 265, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e comunque non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente. La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce, infatti, un limite alla disciplina per le Regioni e le Province autonome, le quali non possono in alcun modo derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, neppure per disporre una più rigorosa disciplina, spettando alla legislazione statale di tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. Pertanto, la norma regionale, che ha per oggetto diretto e specifico la tutela dell'ambiente, si pone in violazione di tali principi in evidente contrasto con quanto statuito dal legislatore statale. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., l'art. 5, L.R. 1 giugno 2006, n. 5, Emilia-Romagna (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 42, Emilia-Romagna - ordinamento della professione di maestro di sci - e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'art. 25, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, Emilia-Romagna (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40, L.R. 15 novembre 2001, n. 40, Emilia-Romagna, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione) in quanto la norma regionale censurata si pone in netto contrasto con l'art. 265, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nello stabilire che i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono conclusi sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.

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