(massima n. 4)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, lettere da a) a m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate in relazione all'art. 118 Cost., il quale reca la disciplina del Consorzio nazionale imballaggi. La disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 76 e 118, primo comma, Cost. La censura formulata - secondo la quale la disposizione, che disciplina i consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi cui partecipano anche i produttori degli imballaggi stessi, sarebbe caratterizzata dall'essere eccessivamente minuziosa e tale da non essere riconducibile all'ipotesi della fissazione di un livello uniforme - è eccessivamente generica, non essendo né indicata la materia alla quale attribuire la normativa impugnata né chiarito in che cosa consisterebbe la dedotta violazione della competenza regionale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 118, primo comma, e 76 Cost. In relazione al primo parametro, è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale. Quanto alla questione riferita all'art. 76 Cost., si osserva che l'art. 40 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - disposizione il cui contenuto sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente ''compressione dei poteri regionali" - nel prevedere la costituzione di "un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio", evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione, donde l'esclusione della ritenuta violazione della delega legislativa.