(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della L.R. 1 giugno 2006, n. 5, Regione Emilia-Romagna, modificato dall'art. 25 della L.R. 28 luglio 2006, n. 13, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 265, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e comunque non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente. La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce, infatti, un limite alla disciplina per le Regioni e le Province autonome, le quali non possono in alcun modo derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, neppure per disporre una più rigorosa disciplina, spettando alla legislazione statale di tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. Pertanto, la norma regionale, che ha per oggetto diretto e specifico la tutela dell'ambiente, si pone in violazione di tali principi in evidente contrasto con quanto statuito dal legislatore statale. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., l'art. 5, L.R. 1 giugno 2006, n. 5, Emilia-Romagna (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 42, Emilia-Romagna - ordinamento della professione di maestro di sci - e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'art. 25, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, Emilia-Romagna (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40, L.R. 15 novembre 2001, n. 40, Emilia-Romagna, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione) in quanto la norma regionale censurata si pone in netto contrasto con l'art. 265, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nello stabilire che i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono conclusi sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.