(massima n. 1)
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite e non in quello dove si verifica - come nella specie - l'interramento dei rifiuti che può essere una frazione della condotta punibile, ma non è necessaria ai fini della rilevanza penale della fattispecie e della sua consumazione, che è raggiunta a monte, quando la pluralità e ripetitività delle operazioni di gestione inerenti quantitativi ingenti di rifiuti abbia raggiunto una intensità tale da mettere in pericolo il bene protetto.