(massima n. 2)
Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalitą previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri OCSE (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il carattere abusivo dell'esportazione, con conseguente configurabilitą, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attivitą organizzata per il traffico illecito di rifiuti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della tracciabilitą della gestione complessiva dei rifiuti, il soggetto originante gli stessi dev'essere munito della licenza AQSIQ, che ne legittima l'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese).