(massima n. 1)
La controversia relativa al pagamento dei corrispettivi di un contratto di appalto di pubblici servizi non rientra nella previsione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 come successivamente modificato, che attiene solo alle concessioni e agli affidamenti di pubblici servizi, ovvero ad attivitā provvedimentali relative al servizio stesso; al contrario, deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 113 della Cost., per il quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario. (Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appalto e non come concessione di pubblico servizio, il rapporto tra una societā affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il Comune dalla stessa convenuto in giudizio per accertare la illegittimitā delle decurtazioni operate in suo danno; a detta qualifica la S.C. č pervenuta sia per il contenuto delle clausole convenzionali, sia per la considerazione che non si era realizzata alcuna delega traslativa di poteri dal Comune al privato, il quale non poteva pretendere alcun prezzo dagli utenti per il servizio prestato, sia, infine, facendo leva sulla definizione normativa delle concessioni di pubblico servizio di cui all'art. 30 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). (Regola giurisdizione).