(massima n. 1)
In tema di rifiuti, ove nella produzione del "compost" di qualitą sia superata la soglia d'accettabilitą dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto č applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (Rigetta, Trib. lib. Verona, 19 Settembre 2008).