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Articolo 98 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Misure cautelari

Dispositivo dell'art. 98 Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

Spiegazione dell'art. 98 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le misure cautelari che possono essere disposte in fase di impugnazione.
In particolare, in ossequio al principio di atipicità della tutela cautelare nonché di effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a., si prevede che qualora ne ricorrano i presupposti il giudice dell'impugnazione possa disporre: Esse sono disposte con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
Nello specifico, i presupposti richiesti dal legislatore sono:
  1. la presentazione di un’istanza di parte;
  2. la sussistenza del fumus boni iuris: devono essere infatti valutati sommariamente dal giudice i motivi proposti;
  3. la sussistenza del periculum in mora: è necessario, infatti, accertare che dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile.
La norma comunque contempla un’eccezione, richiamando l’art. 111 c.p.a., che prevede che sulle istanze cautelari presentate avverso le sentenze del Consiglio di Stato impugnate in Cassazione provvedano gli stessi giudici di Palazzo Spada.
La norma in oggetto, conclusivamente, precisa che al procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili: il legislatore, dunque, effettua un generico rinvio alle disposizioni che si applicano al procedimento cautelare di primo grado in quanto compatibili.

Massime relative all'art. 98 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1662/2017

Va respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado che dichiara legittima la delibera di un consiglio comunale che introduce l'obbligo di vaccinazione quale requisito di accesso alla scuola materna per l'età da zero a sei anni, se, al sommario esame proprio della fase cautelare, l'articolata motivazione della sentenza appellata resiste alle censure formulate dagli appellanti.

Cons. Stato n. 8/2014

L'art. 119, comma 6, c.p.c. non prefigura un tertium genus di tutela cautelare, oltre quella prevista dall'art. 62 c.p.a. nei confronti delle ordinanze cautelari e dall'art. 98 contro le sentenze del TAR, ma, senza scissione dell'azione impugnatoria, in relazione alla specificità della materia per la quale è previsto il rito abbreviato, assicura l'anticipazione dello strumento cautelare in presenza della sola pubblicazione del dispositivo. Ne consegue che l'effetto devolutivo della controversia, in un primo tratto limitato all'emissione di misure cautelari, si completa con effetto di cognizione piena del merito in relazione ai motivi di impugnativa che l'appellante è posto in grado di articolare con la pubblicazione della motivazione.

Cons. Stato n. 1194/2011

Sussistono i presupposti per sospendere l'efficacia della sentenza del tribunale amministrativo regionale che aveva accolto il ricorso di un tecnico federale sanzionato dalla Federazione italiana tennis, annullando le sanzioni disciplinari inflitte e alcune disposizioni del regolamento dei tecnici.

Cons. Stato n. 25/2011

Va sospeso il dispositivo di sentenza sino alla pubblicazione della motivazione della sentenza che definisce la causa nel merito. Infatti, nel processo amministrativo, se con la pubblicazione del dispositivo della sentenza si determina l'effetto risolutivo della misura cautelare, è solo con la pubblicazione della motivazione che la parte soccombente è posta in condizione di conoscere le ragioni della decisione e conseguentemente di autodeterminarsi circa la proprie scelte, sia sostanziali che processuali.

Cons. Stato n. 4362/2007

In sede di appello cautelare non è consentito proporre nuovi temi di indagine rispetto a quelli proposti con il ricorso in primo grado.

Cons. Stato n. 5602/2000

È inammissibile l'appello avverso il decreto emesso dal presidente del Tar "inaudita altera parte" ai sensi dell'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205, poiché tale misura ha carattere eccezionale, non rientra tra i provvedimenti di cui all'art. 21, comma 8, L. n. 1034 del 1971 e non è per sua natura impugnabile atteso che la questione allegata deve essere esaminata dal collegio nel corso della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare secondo le procedure previste e nel rispetto del principio del contraddittorio.

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