1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
Cons. Stato n. 4569/2019
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa. Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. Sono preclusi i ricorsi cumulativi quando danno origine a controversie del tutto differenti, prive di qualunque collegamento tra loro: in questi casi, infatti, si verifica una non giustificata "confusione" tra cause che possono dare origine a fenomeni di abuso processuale, in relazione al mancato versamento del contributo unificato, ledendo nel contempo anche il principio del giusto processo di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 104/2010 rallentando la definizione della controversia.Cons. Stato n. 2151/2019
La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello ha natura indisponibile e comporta che, fermo restando l'onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice d'appello deve procedere all'annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado.Cons. Stato n. 2755/2011
Alla luce dei principi del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, il giudice può anche non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati e disporre unicamente gli effetti conformativi ordinando che i medesimi atti conservino i propri effetti sino a che la parte soccombente non li modifichi o sostituisca (fattispecie in tema di piani faunistici regionali).Cons. Stato n. 1983/2011
Le disposizioni di diritto interno volte ad assicurare pienezza ed effettività di tutela processuale al diritto comunitario sostanziale, devono soddisfare due requisiti: a) garantire che le modalità di tutela non siano meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi ricorsi di diritto interno (principio di equivalenza); b) garantire che gli strumenti processuali non siano tali da rendere in pratica impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).Cons. Stato n. 1220/2010
Gli artt. 6 e 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del trattato, disposta dal trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1 dicembre 2009) impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio "the domestic remedies must be effective". Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c., in sede interpretativa il a.g.a. deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (nella specie, il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, tenuto conto della circostanza che il ricorso era stato proposto da una p.a. nei confronti di soggetti privati e di poter esercitare i più ampi poteri volti a dare effettiva tutela, ha ritenuto che la pretesa del Comune ricorrente potesse essere accolta con una sentenza di condanna, idonea a divenire un titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.).
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