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Articolo 1 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effettività

Dispositivo dell'art. 1 Codice del processo amministrativo

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Spiegazione dell'art. 1 Codice del processo amministrativo

L’art. 1 del c.p.a. codifica il principio di pienezza ed effettività della tutela. Ciò significa che il processo deve assicurare tutti i rimedi possibili per tutelare realmente la posizione giuridica protetta dal diritto sostanziale. Le uniche limitazioni ammesse sono quelle che trovano giustificazione nel bilanciamento con altri principi costituzionalmente tutelati.
Il principio di pienezza ed effettività, segnatamente, può essere letto in doppia chiave:
  • negativa, come divieto per il legislatore di costruire un sistema rimediale tale da precludere o rendere poco agevole l’esercizio dei diritti attribuiti al privato dal diritto nazionale o comunitario;
  • positiva, come obbligo per il legislatore di istituire e mantenere un sistema efficiente di tutela che consenta al privato di azionare in modo efficace ed efficiente le posizioni giuridiche ad esso attribuite dal diritto sostanziale interno o europeo.
Ciò premesso, è necessario notare che l’art. 1 c.p.a. rinvia ai principi della Costituzione e del diritto europeo.
Il principio in esame trova il proprio referente costituzionale, infatti, nell’art. 113 Cost., che ammette sempre la tutela giurisdizionale avverso gli atti della Pubblica Amministrazione e, al comma 2, prevede che siffatta tutela non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, dovendo appunto essere piena.
Nel diritto comunitario, inoltre, il principio di pienezza ed effettività della tutela è imposto dall’ art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), che riconosce ad ogni persona i cui diritti siano violati il diritto ad un ricorso effettivo.

Quanto al risvolto pratico del principio così codificato, v’è da ricordare che la pienezza della tutela si riflette, in primo luogo, sul “ventaglio” di azioni esperibili: oggi - all’esito di una lunga evoluzione ermeneutica - si è infatti affermata la atipicità delle azioni proponibili innanzi al Giudice Amministrativo. Altre espressioni del principio di effettività sono, inoltre, il principio di concentrazione delle tutele; l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la risarcibilità degli interessi legittimi; la completezza dei mezzi istruttori e l’atipicità della tutela cautelare.

Massime relative all'art. 1 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4569/2019

Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa. Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. Sono preclusi i ricorsi cumulativi quando danno origine a controversie del tutto differenti, prive di qualunque collegamento tra loro: in questi casi, infatti, si verifica una non giustificata "confusione" tra cause che possono dare origine a fenomeni di abuso processuale, in relazione al mancato versamento del contributo unificato, ledendo nel contempo anche il principio del giusto processo di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 104/2010 rallentando la definizione della controversia.

Cons. Stato n. 2151/2019

La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello ha natura indisponibile e comporta che, fermo restando l'onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice d'appello deve procedere all'annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado.

Cons. Stato n. 2755/2011

Alla luce dei principi del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, il giudice può anche non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati e disporre unicamente gli effetti conformativi ordinando che i medesimi atti conservino i propri effetti sino a che la parte soccombente non li modifichi o sostituisca (fattispecie in tema di piani faunistici regionali).

Cons. Stato n. 1983/2011

Le disposizioni di diritto interno volte ad assicurare pienezza ed effettività di tutela processuale al diritto comunitario sostanziale, devono soddisfare due requisiti: a) garantire che le modalità di tutela non siano meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi ricorsi di diritto interno (principio di equivalenza); b) garantire che gli strumenti processuali non siano tali da rendere in pratica impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

In via generale, il rispetto dei principi di parità di trattamento ed effettività non osta a che lo Stato membro assoggetti la tutela di una posizione giuridica di diritto comunitario derivato ad un termine di decadenza, a condizione che la fissazione di tale termine sia equivalente a quella prevista per posizioni giuridiche di diritto interno, e che il termine non sia di esiguità tale da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio effettivo della tutela delle posizioni giuridiche di matrice comunitaria.

Cons. Stato n. 1220/2010

Gli artt. 6 e 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del trattato, disposta dal trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1 dicembre 2009) impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio "the domestic remedies must be effective". Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c., in sede interpretativa il a.g.a. deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (nella specie, il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, tenuto conto della circostanza che il ricorso era stato proposto da una p.a. nei confronti di soggetti privati e di poter esercitare i più ampi poteri volti a dare effettiva tutela, ha ritenuto che la pretesa del Comune ricorrente potesse essere accolta con una sentenza di condanna, idonea a divenire un titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.).

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