(massima n. 1)
È inammissibile l'appello avverso il decreto emesso dal presidente del Tar "inaudita altera parte" ai sensi dell'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205, poiché tale misura ha carattere eccezionale, non rientra tra i provvedimenti di cui all'art. 21, comma 8, L. n. 1034 del 1971 e non è per sua natura impugnabile atteso che la questione allegata deve essere esaminata dal collegio nel corso della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare secondo le procedure previste e nel rispetto del principio del contraddittorio.