Cons. Stato n. 3805/2019
Il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 82 D.Lgs. n. 104/2010 è presupposto dalla norma stessa quale evento che matura di per sé, anche a prescindere dal compimento di attività processuale ad opera delle parti e che determina l'oggettivo esaurimento degli effetti della domanda di fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso originariamente depositata: e da ciò, quindi, non può che discendere l'intrinseca illogicità del fatto che il decorso di tale consistente lasso di tempo alla sospensione feriale riferita a ciascuno degli anni durante i quali decorre il quinquennio. In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale previsto dall'art. 1, primo comma, secondo periodo della L. n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine di sospensione; inoltre, ai sensi dell'art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, l'estinzione del ricorso per perenzione deve essere dichiarata allorché il ricorrente, una volta ricevuto l'apposito avviso di c.d. perenzione ultraquinquennale comunicato dalla Segreteria, non abbia presentato nel termine di 180 giorni dalla data di ricezione dell'avviso una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore. Nel processo amministrativo, dall'opposizione a perenzione discende che le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo. Inoltre, in caso di tardività dell'opposizione rispetto a tale comunicazione, non può essere concesso il beneficio dell'errore scusabile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 104/2010, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va considerato norma di stretta interpretazione e un suo uso largheggiante rischierebbe di attentare al principio della parità delle parti relativamente all'osservanza dei termini processuali perentori.
Cons. Stato n. 3272/2019
L'art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 impone, per evitare la perenzione, il deposito entro il termine di 180 giorni della nuova istanza di fissazione firmata non solo dall'avvocato, ma anche dalla parte, in quanto non è sufficiente l'istanza sottoscritta dal solo difensore.
Cons. Stato n. 6111/2018
La perenzione di un appello opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio laddove l'appellante principale non abbia proposto nuova istanza di fissazione di udienza, nei termini e con le modalità previste dall'art. 82, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010.
Cons. Stato n. 3017/2018
L'istituto della perenzione ha una "doppia anima", quella privatistica, legata alla constatazione di una tacita rinuncia agli atti del giudizio, e quella pubblicistica, la cui ratio è individuabile nell'esigenza di definizione delle controversie che vedano coinvolta la pubblica amministrazione nell'esercizio di poteri amministrativi. Di talché, tale causa di estinzione del giudizio risponde ad un superiore interesse pubblico alla definizione delle situazioni giuridiche inerenti l'esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli.
Cass. civ. n. 31009/2017
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, l'istanza "urgente" di fissazione dell'udienza ex art. 82 c.p.a. è da assimilare ad una istanza di prelievo ed è sufficiente ad impedirne la perenzione in quanto la specifica menzione dell'urgenza evidenzia che l'istante intende richiedere non soltanto che il giudizio perduri e non cada in perenzione ma anche che esso venga trattato con priorità, il che coincide con la funzione tipica dell'istanza di prelievo, disciplinata diacronicamente, prima, dall'art. 51, comma 2, r.d. n. 642 del 1907 e, poi, dall'art. 71, comma 2, c.p.a.
Cons. Stato n. 4204/2017
Il termine di perenzione quinquennale ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) decorre per il sol fatto che la causa non sia stata definita entro cinque anni dal deposito del ricorso, a differenza di quanto accade per la perenzione annuale di cui al precedente art. 81 (Conferma il dispositivo di annullamento della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 7925/2009).
Cons. Stato n. 3152/2017
In assenza della prova certa dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di perenzione inoltrato dalla Segreteria del Giudice, non è possibile ritenere perfezionata la fase della comunicazione anche se il Presidente del T.a.r. abbia disposto, con un provvedimento generale, che tutte le comunicazioni degli avvisi siano effettuate a mezzo telefax e non risulti la prova del mal funzionamento dell'apparecchio ricevente; se è vero infatti, che la comunicazione dell'avviso di perenzione ex art. 82, co.1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), può avvenire con qualsiasi mezzo e modalità, è anche vero che deve in ogni caso essere raggiunta la prova certa del ricevimento di tale avviso nella sfera giuridica del destinatario (Riforma dell'ordinanza collegiale del T.a.r. Toscana, Firenze, 4 febbraio 2011, n. 212).
Cons. Stato n. 2584/2015
La perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, ai sensi dell'art. 82 del codice del processo, nel caso di mancata presentazione entro il termine di 180 giorni dell'istanza di fissazione, non può essere impedita dal fatto che, nelle more della scadenza del termine, è stata fissata l'udienza di discussione, con avviso ricevuto dal difensore dell'appellante. Lo spirare del quinquennio dal deposito del ricorso costituisce infatti una causa estintiva operante di diritto e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 83 del codice del processo, fondata su una presunzione di carenza di interesse conseguente al decorso di un lungo lasso di tempo dal deposito del ricorso, che spetta alla parte ricorrente superare mediante un'espressa manifestazione di interesse alla decisione del merito.
Cons. Stato n. 2309/2011
Ai sensi dell'art. 82 c.p.a., il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso non produce l'automatica perenzione, ma comporta viceversa che, a cura della segreteria, sia notificato apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla data di notifica di detto avviso, con la conseguenza che la perenzione si compie solo con l'inutile decorso del termine per presentare nuova istanza di fissazione di udienza.
Cons. Stato n. 539/2011
Ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a. la nuova istanza di fissazione d'udienza, da presentare dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso ed entro 180 giorni dalla data di ricezione dell'avviso di segreteria, deve essere firmata non solo dal difensore ma anche dal ricorrente con la conseguenza che, ove manchi una delle due sottoscrizioni, il ricorso deve essere dichiarato perento.