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Articolo 82 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

Dispositivo dell'art. 82 Codice del processo amministrativo

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento(1).

2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 7, lettera a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Spiegazione dell'art. 82 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa – nell’ottica della ragionevole durata del processo – di disciplinare la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali nel processo amministrativo, cioè un istituto volto a garantire la prosecuzione solo dei giudizi per i quali sussiste un interesse in capo alla parte.
Per la verifica circa la sussistenza di tale interesse, in particolare, si prevede che dopo cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunichi alle parti costituite un apposito avviso.
Il ricorrente, dunque, ha l’onere di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro 120 giorni.
In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento, con gli effetti di cui all’articolo successivo.
La norma infine specifica che se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Massime relative all'art. 82 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3805/2019

Il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 82 D.Lgs. n. 104/2010 è presupposto dalla norma stessa quale evento che matura di per sé, anche a prescindere dal compimento di attività processuale ad opera delle parti e che determina l'oggettivo esaurimento degli effetti della domanda di fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso originariamente depositata: e da ciò, quindi, non può che discendere l'intrinseca illogicità del fatto che il decorso di tale consistente lasso di tempo alla sospensione feriale riferita a ciascuno degli anni durante i quali decorre il quinquennio. In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale previsto dall'art. 1, primo comma, secondo periodo della L. n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine di sospensione; inoltre, ai sensi dell'art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, l'estinzione del ricorso per perenzione deve essere dichiarata allorché il ricorrente, una volta ricevuto l'apposito avviso di c.d. perenzione ultraquinquennale comunicato dalla Segreteria, non abbia presentato nel termine di 180 giorni dalla data di ricezione dell'avviso una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore. Nel processo amministrativo, dall'opposizione a perenzione discende che le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo. Inoltre, in caso di tardività dell'opposizione rispetto a tale comunicazione, non può essere concesso il beneficio dell'errore scusabile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 104/2010, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va considerato norma di stretta interpretazione e un suo uso largheggiante rischierebbe di attentare al principio della parità delle parti relativamente all'osservanza dei termini processuali perentori.

Cons. Stato n. 3272/2019

L'art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 impone, per evitare la perenzione, il deposito entro il termine di 180 giorni della nuova istanza di fissazione firmata non solo dall'avvocato, ma anche dalla parte, in quanto non è sufficiente l'istanza sottoscritta dal solo difensore.

Cons. Stato n. 6111/2018

La perenzione di un appello opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio laddove l'appellante principale non abbia proposto nuova istanza di fissazione di udienza, nei termini e con le modalità previste dall'art. 82, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3017/2018

L'istituto della perenzione ha una "doppia anima", quella privatistica, legata alla constatazione di una tacita rinuncia agli atti del giudizio, e quella pubblicistica, la cui ratio è individuabile nell'esigenza di definizione delle controversie che vedano coinvolta la pubblica amministrazione nell'esercizio di poteri amministrativi. Di talché, tale causa di estinzione del giudizio risponde ad un superiore interesse pubblico alla definizione delle situazioni giuridiche inerenti l'esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli.

Cass. civ. n. 31009/2017

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, l'istanza "urgente" di fissazione dell'udienza ex art. 82 c.p.a. è da assimilare ad una istanza di prelievo ed è sufficiente ad impedirne la perenzione in quanto la specifica menzione dell'urgenza evidenzia che l'istante intende richiedere non soltanto che il giudizio perduri e non cada in perenzione ma anche che esso venga trattato con priorità, il che coincide con la funzione tipica dell'istanza di prelievo, disciplinata diacronicamente, prima, dall'art. 51, comma 2, r.d. n. 642 del 1907 e, poi, dall'art. 71, comma 2, c.p.a.

Cons. Stato n. 4204/2017

Il termine di perenzione quinquennale ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) decorre per il sol fatto che la causa non sia stata definita entro cinque anni dal deposito del ricorso, a differenza di quanto accade per la perenzione annuale di cui al precedente art. 81 (Conferma il dispositivo di annullamento della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 7925/2009).

Cons. Stato n. 3152/2017

In assenza della prova certa dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di perenzione inoltrato dalla Segreteria del Giudice, non è possibile ritenere perfezionata la fase della comunicazione anche se il Presidente del T.a.r. abbia disposto, con un provvedimento generale, che tutte le comunicazioni degli avvisi siano effettuate a mezzo telefax e non risulti la prova del mal funzionamento dell'apparecchio ricevente; se è vero infatti, che la comunicazione dell'avviso di perenzione ex art. 82, co.1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), può avvenire con qualsiasi mezzo e modalità, è anche vero che deve in ogni caso essere raggiunta la prova certa del ricevimento di tale avviso nella sfera giuridica del destinatario (Riforma dell'ordinanza collegiale del T.a.r. Toscana, Firenze, 4 febbraio 2011, n. 212).

Cons. Stato n. 2584/2015

La perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, ai sensi dell'art. 82 del codice del processo, nel caso di mancata presentazione entro il termine di 180 giorni dell'istanza di fissazione, non può essere impedita dal fatto che, nelle more della scadenza del termine, è stata fissata l'udienza di discussione, con avviso ricevuto dal difensore dell'appellante. Lo spirare del quinquennio dal deposito del ricorso costituisce infatti una causa estintiva operante di diritto e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 83 del codice del processo, fondata su una presunzione di carenza di interesse conseguente al decorso di un lungo lasso di tempo dal deposito del ricorso, che spetta alla parte ricorrente superare mediante un'espressa manifestazione di interesse alla decisione del merito.

Cons. Stato n. 2309/2011

Ai sensi dell'art. 82 c.p.a., il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso non produce l'automatica perenzione, ma comporta viceversa che, a cura della segreteria, sia notificato apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla data di notifica di detto avviso, con la conseguenza che la perenzione si compie solo con l'inutile decorso del termine per presentare nuova istanza di fissazione di udienza.

Cons. Stato n. 539/2011

Ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a. la nuova istanza di fissazione d'udienza, da presentare dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso ed entro 180 giorni dalla data di ricezione dell'avviso di segreteria, deve essere firmata non solo dal difensore ma anche dal ricorrente con la conseguenza che, ove manchi una delle due sottoscrizioni, il ricorso deve essere dichiarato perento.

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G. M. C. G. chiede
martedì 19/04/2022 - Marche
“Buongiorno. Nel luglio 2016 ho presentato ricorso al Tar per inserimento in Gae per diplomati magistrali ante 2001-2002. Nell'ottobre dello stesso anno la Sezione terza bis dello stesso ha emanato ordinanza cautelare di mio ingresso con riserva nelle suddette graduatorie, pubblicata l'11-10-2016. Nel 2017 è stata fissata un'udienza di merito per il giorno 27-6-2017, che è stata rimandata. Oggi ho ricevuto richiesta da parte dell'avvocato di presentare istanza di fissazione udienza entro il 30-4-2022 in quanto il ricorso sta andando incontro a perentorietà quinquennale. Il 1 settembre 2021 sono stata chiamata in servizio dalle gae ai fini dell'assunzione in ruolo; sto quindi procedendo alla definizione dell'anno di prova, al termine del quale sarò confermata in ruolo, seppur con riserva e sarò quindi automaticamente depennata dalle Gae per conferma ruolo. Avrò il colloquio con il comitato di valutazione il 9-6-2022. Domande: la quinquennalità da che data viene calcolata? Da quella dell'udienza rimandata il 27-6-2017? Scade quindi esattamente 5 anni dopo la data prefigurata?(es: 27-6-2017 (udienza rimandata) scadenza per perentorietà il 27-2-2022) Inoltre: confermata in ruolo il 9 giugno e non producendo nuova istanza di discussione, di fatto non sarei comunque più in Gae per superamento anno di prova ma potrei mantenere il mio ruolo con riserva? Il mio caso non dovrebbe essere più discusso se non sbaglio.”
Consulenza legale i 27/04/2022
Pur non avendo a disposizione il ricorso e l’ordinanza del TAR menzionati nel quesito, si può comunque notare che si tratta di un provvedimento cautelare, che ha accolto l’istanza promossa contestualmente al ricorso stesso.
Le decisioni di questo tipo, in presenza di argomenti a sostegno del ricorso che appaiono fondati a un esame sommario (fumus boni iuris), hanno la funzione di evitare che il tempo necessario alla trattazione del ricorso vada a pregiudicare l’effettività del diritto vantato dal ricorrente (periculum in mora).
Le conseguenze favorevoli prodotte da tali provvedimenti, cioè nel nostro caso l’inserimento con riserva in graduatoria, sono però provvisorie e destinate ad essere superate dalla sentenza di merito, che può confermare o capovolgere le valutazioni espresse durante la fase cautelare.

La perenzione nel processo amministrativo, tuttavia, non appartiene alla categoria delle sentenze di merito, ma è una pronuncia cosiddetta “di rito”, che non esamina le ragioni del ricorrente, ma dichiara semplicemente l’estinzione del giudizio.
La richiesta di depositare una nuova istanza di fissazione dell’udienza ha il fine di confermare l’interesse del ricorrente, che potrebbe essere venuto meno nel corso del termine di cinque anni di cui all’art. 82 c.p.c., ad ottenere la decisione della causa.
In mancanza, il ricorso -come detto- si estingue, determinando due conseguenze fondamentali:
1) il provvedimento in origine impugnato diventa definitivo, cioè “rivive” come se il ricorso non fosse mai stato proposto;
2) le misure cautelari concesse in corso di causa decadono automaticamente, con la perdita degli effetti fino a quel momento prodotti.

Nel caso specifico, dunque, la perenzione del ricorso comporterebbe la conferma dell’esclusione del proprio nominativo dalle graduatorie impugnate e l’impossibilità di continuare a beneficiare dell’inserimento con riserva, che è stato ottenuto solo grazie all’ordinanza cautelare emanata dal TAR, travolgendo a rigore anche tutti gli atti successivi (ossia la conferma in ruolo).
È perciò opportuno scongiurare tali conseguenze presentando l’istanza di fissazione dell’udienza, ricordando anche che l’auspicato accoglimento del ricorso lascerebbe in via teorica aperta anche la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti da valutare con il legale incaricato, di avanzare eventuali richieste risarcitorie.

In relazione ai termini, infine, si chiarisce che il decorso dei cinque anni va calcolato a partire dal deposito del ricorso e non dall’udienza fissata nel giugno 2017 e poi rinviata; il termine ultimo per presentare l’istanza di fissazione dell’udienza indispensabile per evitare la perenzione del giudizio, invece, scade decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso ex art. 82 c.p.c. da parte del difensore del ricorrente.