(massima n. 1)
L'art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 impone, per evitare la perenzione, il deposito entro il termine di 180 giorni della nuova istanza di fissazione firmata non solo dall'avvocato, ma anche dalla parte, in quanto non č sufficiente l'istanza sottoscritta dal solo difensore.