(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 82 c.p.a., il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso non produce l'automatica perenzione, ma comporta viceversa che, a cura della segreteria, sia notificato apposito avviso in virtł del quale č fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla data di notifica di detto avviso, con la conseguenza che la perenzione si compie solo con l'inutile decorso del termine per presentare nuova istanza di fissazione di udienza.