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Articolo 51 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Intervento per ordine del giudice

Dispositivo dell'art. 51 Codice del processo amministrativo

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Spiegazione dell'art. 51 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare il c.d. intervento coatto o iussu iudici, di cui all’art. 28 co. 3 c.p.a. In particolare, si prevede che il giudice, nei casi in cui dispone discrezionalmente l’intervento di un soggetto il cui intervento ritiene opportuno deve
- ordinare alla parte di chiamare il terzo in giudizio;
- indicare alla parte gli atti da notificare;
- indicare alla parte il termine entro cui procedere alla notificazione.
Al riguardo giova segnalare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., IV, n. 1468 del 11 marzo 2013) ha ammesso l’operatività della norma in esame anche con riferimento all’istituto della chiamata del terzo in garanzia.

Massime relative all'art. 51 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4530/2013

Il Giudice Amministrativo non è legittimato a disporre l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato al controinteressato, né gli è consentito utilizzare i poteri previsti dall'art. 107 c.p.c. (oggi art. 51 CPA - D.Lgs. 104/2010), non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenza del ricorrente (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 28 giugno 2011, n. 956). Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. (precedentemente dell'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale. Tale onere che non contrasta con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo non è peraltro legittimato a disporre l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato al controinteressato, né gli è consentito utilizzare i poteri previsti dall'art. 107 c.p.c., ora art. 51 c.p.a., non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente (conferma Tar Lombardia Brescia, sez. I, n. 956 del 28 giugno 2011).

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