(massima n. 1)
La decisione con cui il Consiglio di Stato - nell'ambito della propria giurisdizione sul contenzioso elettorale, a norma dell'art. 126 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - abbia ritenuto di identificare la pronuncia definitiva in ordine alla falsitą documentale dell'autenticazione delle firme di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in quella resa dal giudice penale a norma dell'art. 537, comma 1, cod. proc. pen., piuttosto che in quella adottata dal giudice civile all'esito del procedimento di querela di falso, non risulta affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale, atteso che, in ipotesi, ricorrerebbe, eventualmente, un errore inerente il modo di esercizio in concreto della giurisdizione, come tale non sindacabile a norma degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 111, ottavo comma, Cost. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 17/2/2014).