Cons. Stato n. 1257/2019
In materia di gare di appalto è da escludere che il risarcimento dei danni sia subordinato al riconoscimento di una colpa, comprovata o presunta, nell'emanazione di atti illegittimi da parte della stazione appaltante, ovvero al difetto di alcuna causa di esonero di responsabilità.
Cons. Stato n. 3402/2018
Il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa, recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. In particolare, la latitudine del generale riferimento ai mezzi di tutela ed al comportamento complessivo consente di soppesare l'ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, sia di carattere processuale che amministrativo.
Cons. Stato n. 1032/2018
La dichiarazione di inefficacia del contratto può considerarsi implicita in quella con cui il giudice di prime cure dispone il subentro nel rapporto, costituendo la prima necessario presupposto del secondo, come si ricava dall'art. 124 c.p.a.
Cons. Stato n. 118/2018
In materia di responsabilità civile, in particolare in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., nel cui paradigma è inquadrabile la responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimità provvedimentale, la c.d. teoria della causalità alternativa ipotetica ha rilievo solo in relazione agli illeciti omissivi. In relazione a questa categoria occorre infatti stabilire se l'evento dannoso non si sarebbe verificato se il preteso responsabile avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli. (Nel caso di specie un rapporto di causa ad effetto tra l'affidamento senza gara a T.l. e la perdita della chance di aggiudicazione dello stesso vantata da F. nell'eventuale procedura di gara, quale operatore economico del medesimo settore, appare ravvisabile sulla base del fatto che l'illegittimità del primo - ormai non più controvertibile - ha impedito all'originaria ricorrente di concorrere per lo stesso sulla base dei moduli dell'evidenza pubblica). La presenza di orientamenti contrastanti per la liquidazione del danno da lesione d'interesse legittimo da perdita di chance - derivato da illecito omissivo della P.A. in una pubblica selezione - legittima la remissione del tema all'Adunanza Plenaria, a fini nomofilattici, per determinare se, a fini risarcitori, basti la mera possibilità di aggiudicazione (c.d. teoria ontologica), ovvero occorra anche l'oggettiva prova dell'elevata probabilità di aggiudicazione e la concreta sussistenza d'un pregiudizio suscettibile di ponderazione economica, connesso alla maturata impossibilità di ottenere il bene della vita (c.d. teoria eziologica).
Cons. Stato n. 5546/2017
Deve essere rigettata una domanda risarcitoria relativa alla partecipazione a una gara d'appalto e riferita sia al lucro cessante (l'utile che la ditta avrebbe conseguito se si fosse aggiudicata i due lotti di gara in contestazione) che al danno emergente, senza fornire alcun criterio per la loro quantificazione. La domanda risarcitoria si pone, infatti, in contrasto con la regola generale espressa dall'art. 124 cod. proc. amm., secondo il quale il risarcimento del danno per equivalente da illegittima privazione dell'appalto deve essere "subito e provato" (comma 1). (conferma Tar Emilia-Romagna Bologna, sez. II, n. 126 del 2017).
Cons. Stato n. 3679/2017
Se è vero che anche nel processo amministrativo vale l'onere della prova (art. 64 c.p.a. e, con specifico riguardo alla materia dei contratti, art. 124, comma 1, del medesimo c.p.a.), il danno ingiusto sofferto dall'appellante sussiste nell'an stante l'evidente pregiudizio economico che un'impresa subisce dalla illegittima mancata aggiudicazione - alla quale, invece, avrebbe avuto diritto - della gara cui ha partecipato.
Cons. Stato n. 203/2011
Ai sensi degli artt. 34, comma 3, e 124 c.p.a. e in conformità ai principi che regolano l'interesse a ricorrere, non è ammissibile una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo che non risulti utile ai fini del conseguimento della tutela specifica e della tutela per equivalente.
Cass. civ. n. 7943/2008
Nell'ipotesi in cui, in accoglimento del ricorso proposto da un'impresa operante nel settore, sia stato accertato l'illegittima stipulazione di un contratto pubblico senza il previo esperimento di una gara pubblica, la parte ricorrente, ove l'Amministrazione debba indire una gara per la scelta del contraente, non ha diritto al risarcimento dei danni subiti per perdita di chance, in quanto, non essendo stato mai svolto un procedimento di gara, in capo alla ricorrente residua solo una mera aspettativa di fatto alla aggiudicazione, insuscettibile, prima ancora che di quantificazione, di una vera e propria tutela giuridica.