(massima n. 1)
Deve essere rigettata una domanda risarcitoria relativa alla partecipazione a una gara d'appalto e riferita sia al lucro cessante (l'utile che la ditta avrebbe conseguito se si fosse aggiudicata i due lotti di gara in contestazione) che al danno emergente, senza fornire alcun criterio per la loro quantificazione. La domanda risarcitoria si pone, infatti, in contrasto con la regola generale espressa dall'art. 124 cod. proc. amm., secondo il quale il risarcimento del danno per equivalente da illegittima privazione dell'appalto deve essere "subito e provato" (comma 1). (conferma Tar Emilia-Romagna Bologna, sez. II, n. 126 del 2017).