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Articolo 115 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Iscrizione di ipoteca

Dispositivo dell'art. 115 Codice del processo amministrativo

1. [Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.](1)

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.

3. [Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.](1)

Note

(1) La rubrica del presente articolo è stata modificata, e i commi 1 e 3 sono stati abrogati, dall'art. 26, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia).
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 115 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare una norma di chiusura del Titolo I, configurando un rimedio ulteriore e alternativo rispetto all’ottemperanza volto al medesimo fine di assicurare alla parte l’effettività della tutela.

Si prevede infatti che le pronunce del giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo esecutivo: in tal casi è dunque possibile per la parte interessata, anziché presentare ricorso per l’ottemperanza, ottenere la soddisfazione coattiva del proprio credito iniziando un procedimento di esecuzione forzata nelle forme disciplinate dal Libro III del Codice di procedura civile oppure procedere all’iscrizione di ipoteca.

Le pronunce che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. L’apposizione della formula esecutiva, tuttavia, non è necessaria per procedere al giudizio di ottemperanza.

Massime relative all'art. 115 Codice del processo amministrativo

Cass. civ. n. 8112/2017

Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato amministrativo, adotti provvedimenti in luogo dell'Amministrazione inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giuridica, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del Consiglio di Stato che, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato l'inefficacia, con il conseguente subentro della parte vittoriosa, della convenzione stipulata dall'Amministrazione, all'esito della riapertura del procedimento di gara e della sanatoria dei vizi riscontrati, con il soggetto risultato aggiudicatario in virtù del provvedimento annullato). (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 1/4/2015).

Cons. Stato n. 255/2016

La decisione negativa adottata dall'amministrazione in ordine alla spettanza della revisione prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa della P.A. va impugnata nel termine di decadenza previsto in via generale per i provvedimenti non aventi contenuto paritetico.

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