(massima n. 1)
Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato amministrativo, adotti provvedimenti in luogo dell'Amministrazione inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giuridica, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del Consiglio di Stato che, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato l'inefficacia, con il conseguente subentro della parte vittoriosa, della convenzione stipulata dall'Amministrazione, all'esito della riapertura del procedimento di gara e della sanatoria dei vizi riscontrati, con il soggetto risultato aggiudicatario in virtù del provvedimento annullato). (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 1/4/2015).