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Articolo 16 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Regolamento di competenza

Dispositivo dell'art. 16 Codice del processo amministrativo

1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Spiegazione dell'art. 16 Codice del processo amministrativo

L’art. 16 c.p.a. prevede il regolamento di competenza come norma di chiusura della disciplina della competenza. In particolare, questa norma riguarda il regolamento di competenza successivo, essendo stato abolito quello preventivo al fine di assicurare la celerità del giudizio.
Ebbene, va subito sottolineato che il regolamento successivo di competenza consiste in un mezzo di impugnazione dell’ordinanza che decide sulla competenza, con il quale si rimette la questione al Consiglio di Stato.
Esso va proposto con ricorso dalla parte interessata (che, si badi bene, in caso di impugnazione della declaratoria di competenza del GA adito, non può essere l’originario ricorrente alla luce del difetto di interesse) nel termine:
  • di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza;
  • di sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Tale ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato unitamente alla documentazione utile alla decisione.

Sull’impugnazione il Consiglio di Stato decide con ordinanza emessa in camera di consiglio: la determinazione della competenza ivi contenuta ha carattere incontrovertibile: il TAR indicato come competente, perciò, è vincolato alla statuizione del Consiglio di Stato non potrà sollevare a sua volta conflitto negativo di competenza.

Innanzi al TAR dichiarato competente, se diverso da quello originariamente adito, deve essere riassunto il giudizio nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza o di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Massime relative all'art. 16 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3300/2019

La risoluzione del conflitto negativo di competenza tra Tar e Consiglio di Stato sul giudizio di ottemperanza spetta a quest'ultimo. Al riguardo è applicabile in via analogica il disposto di cui agli artt. 15, comma 5, e 16 c.p.a. In questa ipotesi deve ritenersi comunque applicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 15, comma 5, c.p.a. laddove afferma che "Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetenza, richiede d'ufficio il regolamento di competenza" con la particolarità che la devoluzione della decisione al giudice di appello - competente a dirimere il conflitto ai sensi dell'art. 16 c.p.a. - non avverrà attraverso lo strumento del regolamento di competenza bensì mediante il rilievo d'ufficio della questione da parte del Consiglio di Stato, in quanto già investito della questione in esito alla riassunzione del giudizio dopo la declaratoria di incompetenza del T.a.r.

Corte cost. n. 174/2014

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ridisegnano l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei TAR. Così come evidenziato in una precedente pronuncia, infatti, l'impugnazione congiunta degli articoli censurati eccede di gran lunga l'oggetto del giudizio a quo, in cui il giudice rimettente è chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR. È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 cod. proc. amm., nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega, in riferimento all'art. 76 Cost.

Corte cost. n. 159/2014

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 cod. proc. amm., nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega, in riferimento all'art. 76 Cost. È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo, essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo.

Cons. Stato n. 11/2014

I conflitti di competenza nei quali sia interessato il Tribunale amministrativo della Sicilia non rientrano nella disciplina dell'art. 10 comma 5 D.L.vo 24 dicembre 2003 n. 373, posto che tale norma attribuisce all'Adunanza plenaria, integrata da due magistrati della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la cognizione della diversa fattispecie dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, "tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato", assicurando in tal modo che i conflitti di competenza che coinvolgano il Consiglio di giustizia amministrativa, le cui prerogative sono garantite dallo Statuto della Regione siciliana, trovino tutela nella composizione allargata dell'Adunanza plenaria che vede la presenza dei membri della Sezione giurisdizionale del massimo consesso siciliano, mentre analoga esigenza non si riscontra invece nei conflitti di competenza che vedano coinvolto il T.A.R. Sicilia i quali pertanto, stante anche il chiaro e inequivoco tenore letterale del citato art. 10, sono sottoposti alla disciplina del regolamento di competenza ordinariamente stabilita dal codice del processo amministrativo.

Cons. Stato n. 29/2013

In conformità ai principi di concentrazione e di pregiudizialità cronologica e logico-giuridica, il ricorso per motivi aggiunti con il quale venga impugnato un atto connesso, sopravvenuto nel corso del giudizio, viene attratto nella competenza cognitoria del Tar già adito con il ricorso principale. In particolare, l'atto applicativo o consequenziale, rientrante nella competenza di un determinato Tar sulla base degli ordinari criteri di cui all'art. 13 c.p.a., risulterà attratto per connessione in quella del Tar competente, sulla base degli stessi criteri, per l'atto presupposto già fatto oggetto di impugnazione. A ciò fa eccezione l'ipotesi in cui l'atto sopravvenuto nel corso del giudizio rientri in una delle tipologie di competenza funzionale, di cui all'art. 14 c.p.a., la cui particolare valenza comporti l'inapplicabilità ad esse delle regole di spostamento per ragioni di connessione, (dichiara la competenza del Tar Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria).

Cons. Stato n. 34/2012

Stante la natura inderogabile annessa dal Codice del processo amministrativo alla competenza dei Tribunali regionali, l'individuazione in concreto della stessa non può dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento dal Tribunale rimettente, ma deve necessariamente promanare dall'applicazione obiettiva delle regole dell'ordinamento, con la conseguenza che è irrilevante la circostanza che il Tar originariamente adito, nel declinare la propria competenza a decidere in materia e nel sollevare il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.a., D.Lgs. n. 104/2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal secondo correttivo, approvato con decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160), abbia indicato un Tar diverso da quello ritenuto competente dal Consiglio di Stato.

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