(massima n. 1)
I conflitti di competenza nei quali sia interessato il Tribunale amministrativo della Sicilia non rientrano nella disciplina dell'art. 10 comma 5 D.L.vo 24 dicembre 2003 n. 373, posto che tale norma attribuisce all'Adunanza plenaria, integrata da due magistrati della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la cognizione della diversa fattispecie dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, "tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato", assicurando in tal modo che i conflitti di competenza che coinvolgano il Consiglio di giustizia amministrativa, le cui prerogative sono garantite dallo Statuto della Regione siciliana, trovino tutela nella composizione allargata dell'Adunanza plenaria che vede la presenza dei membri della Sezione giurisdizionale del massimo consesso siciliano, mentre analoga esigenza non si riscontra invece nei conflitti di competenza che vedano coinvolto il T.A.R. Sicilia i quali pertanto, stante anche il chiaro e inequivoco tenore letterale del citato art. 10, sono sottoposti alla disciplina del regolamento di competenza ordinariamente stabilita dal codice del processo amministrativo.