1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
Cons. Stato n. 3288/2016
Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e rientra in quella del giudice ordinario, la controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di sgombero di un'area che si assume demaniale, allorché la parte ricorrente contesti la demanialitā dell'area stessa ed affermi che il manufatto da eliminare sorge, invece, su un'area di proprietā privata.Cons. Stato n. 17691/2015
Il Giudice amministrativo č giurisdizionalmente competente in relazione a quelle controversie tra un medico e un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, qualificabile come una P.A., qualora si discuta su questioni che riguardino, ad esempio, la fase antecedente alla stipula della convenzione, quali la valutazione dei titoli o la formazione delle graduatorie; al Giudice ordinario, invece, č attribuita la competenza per la risoluzione delle questioni sorte a seguito della stipula della convenzione riferibili allo svolgimento o alla risoluzione del rapporto di lavoro.Cass. civ. n. 17690/2015
Il Giudice amministrativo č giurisdizionalmente competente in relazione a quelle controversie aventi ad oggetto le procedure concorsuali per l'assunzione dei pubblici dipendenti riservati solo agli esterni oppure agli interi allorquando comportino il passaggio da un'area ad un'altra o ancora nell'ipotesi di concorsi misti; il Giudice ordinario, invece, č competente qualora la controversia riguardi un concorso interno che implichi un passaggio nell'ambito della stessa area.
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