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Articolo 4 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Giurisdizione dei giudici amministrativi

Dispositivo dell'art. 4 Codice del processo amministrativo

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Spiegazione dell'art. 4 Codice del processo amministrativo

La norma in esame riguarda la giurisdizione amministrativa. Essa, in particolare, deve essere esercitata in primo grado dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato quale giudice delle impugnazioni.
Tale previsione è il risultato di una lunga evoluzione normativa.
In passato, infatti, esisteva un unico organo della Giustizia Amministrava, cioè la Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Questa Sezione, istituita con la L. 31 marzo 1889 n. 5082, era l’unica ad occuparsi del contenzioso, mentre le altre tre svolgevano compiti meramente consultivi.
In seguito, le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato sono divenute tre.
Con l’entrata in vigore della Costituzione, poi, fu imposta altresì l’istituzione nelle Regioni di organi di giustizia amministrativa di primo grado: così, infatti, dispone l’art. 125 cost.
Vennero istituite dunque le Giunte Provinciali e poi queste furono soppiantate dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), istituiti con la L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Per una più dettagliata analisi dei TAR e del Consiglio di Stato si veda infra, rispettivamente sub art. 5 e art. 6c.p.a.

Massime relative all'art. 4 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3288/2016

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e rientra in quella del giudice ordinario, la controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di sgombero di un'area che si assume demaniale, allorché la parte ricorrente contesti la demanialitā dell'area stessa ed affermi che il manufatto da eliminare sorge, invece, su un'area di proprietā privata.

Cons. Stato n. 17691/2015

Il Giudice amministrativo č giurisdizionalmente competente in relazione a quelle controversie tra un medico e un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, qualificabile come una P.A., qualora si discuta su questioni che riguardino, ad esempio, la fase antecedente alla stipula della convenzione, quali la valutazione dei titoli o la formazione delle graduatorie; al Giudice ordinario, invece, č attribuita la competenza per la risoluzione delle questioni sorte a seguito della stipula della convenzione riferibili allo svolgimento o alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 17690/2015

Il Giudice amministrativo č giurisdizionalmente competente in relazione a quelle controversie aventi ad oggetto le procedure concorsuali per l'assunzione dei pubblici dipendenti riservati solo agli esterni oppure agli interi allorquando comportino il passaggio da un'area ad un'altra o ancora nell'ipotesi di concorsi misti; il Giudice ordinario, invece, č competente qualora la controversia riguardi un concorso interno che implichi un passaggio nell'ambito della stessa area.

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