Tale norma riconosce ai
Tribunali Amministrativi Regionali (
TAR) la funzione di organi di
giurisdizione amministrativa di
primo grado, in ossequio al disposto costituzionale dell’
art. 125 Cost. e alla
L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che li ha istituiti in
ogni capoluogo di Regione.
Ogni TAR è composto da un Presidente, dai consiglieri, di primi referendari e dai referendari.
La disposizione in commento si premura anche di assicurare la
collegialità di ogni decisione rimessa al TAR: il
comma 2, infatti, specifica che le decisioni sono assunte da
tre magistrati, compreso il Presidente.
A questo proposito, tuttavia, può ricordarsi che il codice contiene delle
eccezioni alla collegialità in caso di:
-
misure cautelari (articoli 56 c.p.a. e 61 c.p.a.);
-
provvedimenti volti ad assicurare l’integrità del contraddittorio (art. [[n65procamm]] c.p.a.);
-
liquidazione delle spese del verificatore (art. 66 c.p.a.);
-
fissazione dell’udienza di trattazione (art. 71 c.p.a.);
In mancanza del Presidente, le funzioni di quest’ultimo (che consistono nella direzione dei lavori, nella predisposizione del calendario delle udienze, nella ripartizione delle cause e nella composizione dei collegi giudicanti) sono svolte dal magistrato con maggiore
anzianità nel ruolo.
Quanto al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la regione Autonoma del
Trentino - Alto Adige (c.d.
T.R.G.A.), si può poi aggiungere che esso è disciplinato dagli
artt. 90, 91 e 92 dello Statuto speciale e dal
d.p.r. 6 aprile 1984 n. 426.