(massima n. 2)
La giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non gią in base al criterio della c.d. prospettazione del ricorso (ossia alla stregua della qualificazione giuridica soggettiva che l'istante attribuisce all'interesse di cui invoca tutela), bensģ in ragione del c.d. petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla posizione medesima dalla disciplina legale da applicare alle singole fattispecie, (conferma Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 746/2016).