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Articolo 135 septiesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rimedio per la mancata fornitura

Dispositivo dell'art. 135 septiesdecies Codice del consumo

1. (1)Se il professionista ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all'articolo 135 decies, commi 1 e 2, il consumatore invita il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se il professionista omette nuovamente di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro un termine congruo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto.

2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto se:

  1. a) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;
  2. b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il professionista omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.

3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 135 noviesdecies a 135 vicies(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 septiesdecies Codice del consumo

La norma in esame disciplina i rimedi in caso di mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del professionista.
Viene innanzitutto disposto che nel caso di omissione di fornitura, il consumatore può formalmente invitare il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale e, soltanto se tale omissione dovesse persistere, egli avrà diritto di chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto.

Il termine entro cui il professionista deve adempiere può essere fissato concordemente dalle parti oppure essere unilateralmente determinato dal consumatore in modo congruo (la congruità, ovviamente, va rapportata all’oggetto specifico del contratto).

Il secondo comma, invece, disciplina l’ipotesi in cui non si renda necessario invitare ulteriormente il professionista ad adempiere, ben potendo il consumatore pretendere la risoluzione immediata del contratto.
Ciò può verificarsi nei seguenti casi:
a) se risulta chiaramente dalle circostanze che il professionista non fornirà il contenuto o il servizio digitale;
b) se il professionista ha esplicitamente manifestato il proprio rifiuto a rendere il contenuto digitale o il servizio relativo.

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