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Articolo 135 noviesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Risoluzione del contratto

Dispositivo dell'art. 135 noviesdecies Codice del consumo

1. (1)Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la volontà di risolvere il contratto.

2. In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa al consumatore solo la parte dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore relativa al periodo di durata del contratto rimanente se il contratto non fosse stato risolto.

3. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 nonché dal decreto legislativo n. 101 del 2018.

4. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell'ambito dell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

  1. a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
  2. b) si riferisca solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
  3. c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o
  4. d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a), b) o c), il professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

6. Il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

7. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

8. Se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce al professionista, su richiesta e a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo. Se il professionista decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui il professionista è stato informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.

9. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 noviesdecies Codice del consumo

La norma in esame precisa che il consumatore può esercitare il diritto di risoluzione del contratto mediante una dichiarazione espressa in cui manifesta la volontà risolutiva (non è richiesta alcuna forma particolare, purchè ne risulti una esplicita volontà).
In caso di risoluzione del contratto il professionista deve rimborsare al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto, al netto del periodo di tempo trascorso prima della risoluzione del contratto, nel corso del quale il consumatore ha potuto fruire del contenuto digitale o del servizio digitale fruito.

Qualora il contenuto digitale sia stato fornito su un supporto materiale, il consumatore professionista, su richiesta ed a spese di quest’ultimo, deve restituire il relativo supporto materiale.
Viene poi precisato che il consumatore non è tenuto a pagare per l’utilizzo del contenuto digitale del servizio digitale nel periodo che precede la risoluzione del contratto qualora tale contenuto o il servizio non siano risultati conformi.

Il legislatore si è preoccupato anche di disciplinare le conseguenze della risoluzione del contratto nel caso in cui il corrispettivo del consumatore sia costituito da dati personali, trascurando invece di stabilire come si possa procedere in tale ipotesi con la congrua riduzione del prezzo.
Per quanto concerne le conseguenze sui dati personali del consumatore, il comma 3 precisa che il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 nonché dal D.lgs. n. 101/2018, aggiungendo al comma 4 che il professionista deve in ogni caso astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto o del servizio digitale, fatti salvi i casi specificamente contemplati dal medesimo comma 4.

Al consumatore, comunque, deve essere consentito, successivamente alla risoluzione del contratto, di recuperare dal professionista i contenuti, diversi dai dati personali, che sono stati dallo stesso forniti al professionista o creati durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale.
Per l’esercizio di tale diritto non è dovuto alcun corrispettivo ed il professionista non può frapporre alcun impedimento.
Inoltre, viene precisato che il professionista deve adempiere alla richiesta avanzatagli dal consumatore entro un congruo lasso di tempo e che tali contenuti debbono essere messi a disposizione in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

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