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Articolo 135 vicies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rimborso al consumatore

Dispositivo dell'art. 135 vicies Codice del consumo

1. (1)Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista a norma dell'articolo 135 octiesdecies, commi 4 e 5, o dell'articolo 135 noviesdecies, comma 2, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista è informato della decisione del consumatore di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.

2. Il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.

3. Il professionista non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 vicies Codice del consumo

Con questa norma viene specificato che i rimborsi dovuti dal professionista devono essere effettuati senza ritardo ingiustificato ed, in ogni caso, entro 14 giorni da quello in cui il professionista è stato informato della decisione del consumatore di esercitare il proprio diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Nell’effettuare il rimborso il professionista non può porre a carico del consumatore alcuna commissione.

Il secondo comma, poi, disciplina le modalità del rimborso, disponendo che questo deve essere effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento di cui si è avvalso il consumatore per acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale.
E’, tuttavia, previsto che il consumatore possa autorizzare il professionista ad utilizzare per il rimborso un mezzo diverso da quello di cui si è avvalso per l’acquisto, purchè ciò non comporti alcuna spesa a suo carico.

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