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Articolo 135 quaterdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Responsabilitą del professionista

Dispositivo dell'art. 135 quaterdecies Codice del consumo

1. (1)Il professionista è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 135 decies, commi 1 e 2.

2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, il professionista è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 135 decies, commi 4 e 5, 135 undecies, 135 duodecies e 135 quinquiesdecies, esistente al momento della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135 undecies, comma 1, lettera b).

3. Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l'articolo 135 undecies, comma 1, lettera b).

4. L'azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.

5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 135 decies, commi 4 e 5, 135 undecies e 135 duodecies se il difetto si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.

6. L'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall'ultimo atto di fornitura(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 quaterdecies Codice del consumo

La presente norma disciplina la responsabilità del professionista in caso di omessa fornitura.
Momento rilevante ai fini della valutazione dell’eventuale mancata fornitura è quello immediatamente successivo alla conclusione del contratto, il quale deve essere eseguito senza giustificato ritardo secondo quanto disposto dall’[[135 deciesccons]].
La stessa responsabilità si configura anche in relazione alle forniture istantanee (è questo, ad esempio, il caso del consumatore che scarica un libro elettronico e lo archivia su un suo dispositivo personale) ed a quelle consistenti in una serie di singoli atti di fornitura (è questo, invece, il caso del consumatore che riceve un link per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana).

La responsabilità del professionista può essere fatta valere soltanto per i difetti di conformità che vengono a manifestarsi entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, in linea con quanto previsto dalla maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea.

Il comma quarto fissa in ventisei mesi il termine di prescrizione dell’azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura, purchè tali difetti non siano stato dolosamente occultati dal professionista, nel qual caso il termine di prescrizione comincerà a farsi decorrere dal momento in cui sono divenuti evidenti.

Se oggetto del contratto è la fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, il professionista è responsabile ai sensi del comma 5 se il difetto si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.
Anche in questo caso il termine di prescrizione dell’azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista è fissato in ventisei mesi, decorrente però dall’ultimo atto della fornitura.

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