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Articolo 135 quinquiesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Diritto di regresso

Dispositivo dell'art. 135 quinquiesdecies Codice del consumo

1. (1)Il professionista, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l'esistenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 quinquiesdecies Codice del consumo

L’art. 135 quinquiesdecies disciplina il diritto di regresso spettante al professionista nei casi ivi espressamente previsti.
In materia di obbligazioni il diritto di regresso consiste nel diritto riconosciuto ad uno dei condebitori di rivalersi verso gli altri condebitori solidali nel caso in cui il primo abbia effettuato per l’intero il pagamento al comune creditore.
Il codice civile contempla alcune ipotesi specifiche di regresso, tra le quali devono ricordarsi:
- quella in materia di trasporto cumulativo (art. 1700 del c.c.), nel qual caso il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire contro gli altri;
- quella in materia assicurativa (art. 1910 del c.c., nel qual caso il coassicuratore che ha pagato l’indennizzo ha diritto di regresso verso gli altri assicuratori.

In questo caso, invece, si consenti al professionista, ove il difetto derivi da un atto o da un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali, di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili.

In particolare, il primo comma riconosce al professionista il diritto di agire nei confronti del responsabile del difetto che faccia parte della catena distributiva.
Il secondo comma, invece, dispone che il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, abbia il diritto di agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Occorre sottolineare che la prestazione di cui al secondo comma non dovrebbe coincidere con la fornitura, poiché in tal caso il termine per l’azione di regresso risulterebbe più breve di quello concesso al consumatore per i vizi del prodotto o del servizio digitale.
Si ritiene, pertanto, che per prestazione debba intendersi l’adempimento di quanto dovuto in esecuzione del rimedio esperito dal consumatore.

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