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Articolo 135 undecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi del professionista e condotta del consumatore

Dispositivo dell'art. 135 undecies Codice del consumo

1. (1)Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:

  1. a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure
  2. b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:

  1. a) il professionista abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
  2. b) la mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento da parte del consumatore non e' dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.

3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata di tale periodo.

4. Non vi è difetto di conformità ai sensi del comma 1 o dell'articolo 135 decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.

5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 undecies Codice del consumo

Con questa norma il legislatore si è preoccupato di regolare gli obblighi del professionista nei contratti di contenuto e servizi digitali.
In particolare, il primo comma richiede che il professionista debba tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, e comunque necessari per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale acquistato.
Il professionista dovrà fornirgli tali aggiornamenti per il periodo di tempo previsto nel contratto ovvero per un ragionevole arco temporale in considerazione della tipologia e della finalità del contenuto o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto.

Il secondo comma si occupa della disciplina degli aggiornamenti dei contenuti digitali, disponendo che il professionista viene esonerato da responsabilità se il consumatore non installa gli aggiornamenti ricevuti entro un congruo termine, nonostante le informazioni fornite dal medesimo circa la disponibilità dell’aggiornamento, ovvero se il consumatore commette errori nell’installazione, purchè tali errori non siano riconducibili a carenze delle istruzioni fornite dal professionista.

Il terzo comma si occupa dei contratti di durata, quali i servizi di cloud, disponendo che, nel caso in cui il contenuto o il servizio digitale debba essere fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l’obbligo di assicurare la conformità del contenuto o del servizio digitale si estende all’intera durata di tale periodo (ciò significa che il servizio dovrà restare conforme per tutta la durata del contratto).

Il quarto comma prevede un’ipotesi di esonero da responsabilità del professionista allorchè lo stesso dimostri:
a) che al momento della conclusione del contratto il consumatore era stata specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti dalla legge;
b) che lo stesso consumatore abbia espressamente e separatamente accettato tale scostamento.

L’ultimo comma, infine, chiarisce che, se non risulta un diverso accordo tra le parti, il professionista deve intendersi obbligato a fornire al consumatore il contenuto o il servizio digitale rispondente alla versione più recente al momento della conclusione del contratto.

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