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Articolo 135 octies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ambito di applicazione e definizioni

Dispositivo dell'art. 135 octies Codice del consumo

1. (1)Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

  1. a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
  2. b) servizio digitale:
  3. 1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
  4. 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
  5. c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
  6. d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente capo;
  7. e) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
  8. f) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  9. g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;
  10. h) dati personali: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
  11. i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo
  12. l) compatibilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
  13. m) funzionalità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
  14. n) interoperabilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;
  15. o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore.

6. Fatti salvi gli articoli 135 decies, commi 1 e 2, e 135 septiesdecies, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di contenuto digitale(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 octies Codice del consumo

Alla fine del 2021 sono state recepite dall’ordinamento italiano le Direttive UE 2019/770 e 2019/771, rispettivamente con i D.lgs. 173/2021 e 170/2021, che hanno apportato importanti modifiche al Codice del Consumo, ridefinendo in particolare la nozione di bene e di venditore, allargata anche al fornitore di contenuti digitali o di servizi digitali e disciplinando nel dettaglio i contratti di fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali.
Entrambi i D.lgs. sono in vigore dal 1/1/2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Il nuovo Capo 1 bis del codice del consumo trova applicazione in relazione a quei contratti con i quali il professionista fornisce o si obbliga a fornire contenuti o servizi digitali al consumatore, e quest’ultimo a sua volta corrisponde o si obbliga a corrispondere un prezzo, ovvero fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista.
Anche nella disciplina dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali sono previsti specifici obblighi del professionista, sue responsabilità e rimedi a favore del consumatore per la mancata fornitura o per i difetti di conformità.

Due sono le diverse tipologie di accordi previsti, e precisamente:
a) qualsiasi contratto con cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.
b) qualsiasi contratto con cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, quando tali dati non sono trattati dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale

Va fatto salvo, dunque, il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma dello stesso Capo, ovvero per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge a cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

Secondo quanto risulta dalla norma in esame, nella nozione di contenuto digitale devono farsi rientrare tutti i dati prodotti e forniti in formato digitale, mentre per servizio digitale deve intendersi:
a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale;
b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti o qualsiasi altra interazione con tai dati.

Il contenuto o servizio digitale deve essere fornito al consumatore senza indugio dall’operatore e deve corrispondere ai requisiti richiesti, in particolare deve corrispondere alla descrizione, alla quantità e alle qualità previste dal contratto e presentare la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto sottoscritto tra operatore e consumatore.
Ciò che preme sottolineare è la volontà a livello comunitario, recepita dal legislatore nazionale, di riconoscere l’intrinseco valore economico dei dati personali e quindi permetterne l’utilizzo a fini commerciali, garantendo nel contempo ai consumatori le medesime tutele giuridiche assicurate ai contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali.

L’introduzione in tutti gli Stati membri di un quadro stabile di diritto contrattuale per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali ha consentito di evitare quella frammentazione giuridica che altrimenti ne sarebbe derivata da nuove legislazioni nazionali, volte a disciplinare specificamente i contenuti ed i servizi digitali.
Nel contempo, tale armonizzazione prevede una garanzia diffusa ed uniforme per i consumatori di diritti armonizzati nell’ambito della fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, i quali dovrebbero così potersi avvalere di diritti imperativi chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o servizi digitali o vi accedono da altre parti dell’Unione.

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