Mentre la norma che precede disciplina il
termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno, la norma in esame, invece, dispone che si perde il diritto al risarcimento decorsi dieci anni dal giorno in cui il prodotto o l’importatore nell’Unione Europea ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno.
Si ritiene possa essere utile ricordare che mentre
la prescrizione consiste nella perdita di un diritto a causa del fatto che chi ne è titolare non lo ha esercitato per il tempo determinato dalla legge,
la decadenza invece determina la perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di un’attività o di un atto nel
termine perentorio stabilito dalla legge.
I diritti ordinariamente si prescrivono in dieci anni, decorrenti dal momento in cui il diritto stesso si può esercitare, salvo casi particolari di prescrizioni con durata inferiore.
Il codice del consumo prevede proprio un esempio di termine inferiore di prescrizione, considerato che l’[[125ccns]] fissa in tre anni il termine per far valere il diritto del danneggiato al risarcimento del danno.
Va anche precisato che mentre nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto, nella decadenza si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto.
Inoltre, la prescrizione, data la sua funzione, ha sempre un fondamento di
ordine pubblico, mentre la decadenza può anche tutelare in interesse privato, come nel caso della decadenza negoziale (infatti, la prescrizione ha la sua unica fonte della legge, al contrario della decadenza, che può anche essere stabilita dalla volontà dei privati).
Parte della dottrina ha fatto osservare che il termine di decadenza qui previsto potrebbe risultare eccessivamente lungo per quei prodotti che sono soggetti a deperibilità (ovvero quelli recanti una data di scadenza), ma del resto potrebbe essere lo stesso produttore ad apporre sui prodotti una data di scadenza anche tecnicamente non necessaria per esonerarsi da responsabilità.
E’ il
produttore a dover evidenziare che il periodo di dieci anni è trascorso e che il
consumatore non può avere alcun risarcimento.
Inoltre, con particolare riguardo a quei beni che, anche se destinati ad un uso nel tempo, per il loro ripetuto uso non offrono più nei dieci anni la sicurezza d’uso propria, si è affermato che il produttore resta potenzialmente responsabile fino a quando il deterioramento del prodotto non deve ragionevolmente sconsigliarne l’uso e quindi precludere qualsiasi valutazione di difettosità.
In tali circostanze il produttore si potrà avvalere del disposto di cui all’
art. 118 del codice consumo, nella parte in cui stabilisce che egli non può essere ritenuto responsabile se il difetto che ha causato il
danno non esisteva quando ha messo il prodotto in circolazione, ma che questo è dovuto ad un uso anomalo protratto nel tempo.