Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 106 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Procedure di consultazione e coordinamento

Dispositivo dell'art. 106 Codice del consumo

1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro dello sviluppo economico; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

Spiegazione dell'art. 106 Codice del consumo

Con questa norma vengono individuati gli organismi che in Italia si occupano del controllo della conformità dei prodotti all’obbligo generale di sicurezza.
A parte il richiamo specifico che viene fatto ai diversi Ministeri, la norma contiene anche un generico richiamo alle “altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia”.
Quest’ultimo richiamo generico trova giustificazione nella circostanza che i prodotti destinati ai consumatori presentano un’estrema varietà e, pertanto, si rende necessario individuare di volta in volta l’amministrazione più idonea.

Le amministrazioni pubbliche realizzano un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informatico operante in via telematica attraverso il SPC (sistema pubblico di connettività), ossia quel sistema che permette la condivisione e circolarità delle informazioni della pubblica amministrazione.

Il secondo comma dispone che il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche per i controlli viene stabilito in apposita Conferenza di servizi, che coinvolge ministeri e amministrazioni pubbliche.
A tale conferenza possono presentare osservazioni sia le associazioni dei consumatori iscritte nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’[[137cconc]] sia le organizzazioni rappresentative della produzione e della distribuzione.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 106 Codice del consumo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Mario F. chiede
giovedģ 07/04/2016 - Toscana
“Sussiste o meno la responsabilità extracontrattuale dell'importatore nazionali di auto se lo stesso richiama auto distinte per numero di telaio è targa, presente nel proprio archivio Clienti, per gravi ipotesi di rischio sistema frenante?”
Consulenza legale i 15/04/2016
Le responsabilità dell’importatore di automobili, così come di qualsiasi altro prodotto, è regolata in parte dalla normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti messi in circolazione (Direttiva 2001/95/CE ed altre direttive specifiche per tipo di prodotto) ed in parte dal cosiddetto “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), nel quale è stato trasfuso il contenuto delle predette direttive: in particolare, per quel che riguarda quest’ultimo, gli articoli di riferimento sono quelli contenuti nella parte IV (artt. 102-113) relativa alla “sicurezza e qualità” dei prodotti.
Non è forse superfluo precisare come sia corretto parlare di importazione/esportazione solamente quando gli scambi avvengano tra Paesi dell’Unione europea e Paesi extra-UE: pertanto da tempo, ormai, non si può più parlare di importazione/esportazione quando il prodotto transiti da uno Stato membro ad un altro.
L’importatore è quindi la persona che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese extra-UE.
In forza della citata disciplina europea, gli obblighi degli importatore possono essere così riassunti:
1) devono immettere sul mercato comunitario solo prodotti conformi;
2) prima di introdurre sul mercato europeo un prodotto, devono compiere tutta una serie di verifiche (che il fabbricante abbia applicato la procedura di valutazione della conformità appropriata; che il fabbricante abbia redatto il fascicolo tecnico; che il prodotto abbia la o le marcature di conformità richieste; che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti; che il fabbricante e il prodotto siano identificati); se l’importatore, dopo aver effettuato tali verifiche, ha motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme alla legislazione di riferimento, non immetterà il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme; inoltre, in caso di rischio, informerà il fabbricante e l’autorità di controllo;
3) devono indicare sul prodotto il proprio nome e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, qualora la grandezza o la natura del prodotto non lo consentano, tali specifiche dovranno comparire sull’imballaggio o su un documento che accompagni il prodotto;
4) devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali;
5) essendo responsabili del prodotto, devono assicurarsi che le condizioni di immagazzinaggio o di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti applicabili;
6) se ritengono di aver messo in commercio un prodotto non conforme alla legislazione comunitaria applicabile, devono prendere le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, ritirarlo dal mercato e richiamarlo presso gli utilizzatori finali. L’importatore deve poi informare immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri nei quali egli ha messo in commercio il prodotto, fornendo i dettagli sulla non-conformità e le misure correttive adottate.
7) devono tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere loro fornita su richiesta;
8) gli importatori devono fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto alle autorità nazionali competenti in materia. Gli importatori cooperano e mettono in atto tutte le misure per evitare i rischi generati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Per quel che riguarda i prodotti sui quali dev’essere apposta la marcatura CE, chi deve farlo e deve conseguentemente assicurare la conformità del prodotto ai requisiti fondamentali applicabili è il produttore; la responsabilità, tuttavia, ricade altresì sull’importatore o distributore che appone il proprio nome o marchio o modifica il prodotto dal momento che, con l’apposizione della marcatura CE, il soggetto accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria.
Queste le regole generali dettate dal legislatore europeo che, come si diceva poc’anzi, sono state recepite integralmente all’interno del nostro ordinamento attraverso il Codice del Consumo.
Sotto il profilo “formale”, quest’ultima norma equipara l’importatore al produttore per quanto riguarda gli obblighi da osservare. L’art. 103, che elenca le esatte definizioni dei termini contenuti nella norma, precisa infatti (richiamando in tutto e per tutto le regole europee) che per “produttore” si intende “il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.
L’art. 104, obbliga le sopra elencate figure ad intraprendere le iniziative opportune evitare il rischio di immissione sul mercato di prodotto non sicuri, come il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.” La misura del ritiro/richiamo dal mercato può essere adottata su volontaria iniziativa del produttore/importatore oppure ad iniziativa ufficiosa dell’Autorità Giudiziaria, alla quale il primo deve prestare la massima collaborazione.
Aggiunge poi l’articolo che “Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
Dal complesso delle norme sopra evidenziate emerge, in conclusione, che affinché vi sia equiparazione di responsabilità tra i due soggetti, produttore ed importatore, occorre che quest’ultimo abbia potuto incidere effettivamente, come il primo, sulla caratteristiche di sicurezza del bene messo in circolazione: solo ed esclusivamente in questo casi, quindi, la responsabilità dell’importatore si aggiunge a quella del produttore.

Nel caso concreto che ci occupa, in definitiva, sussisterà una precisa responsabilità dell’importatore in aggiunta a quella del produttore:
a) solamente nel caso in cui si versi in una delle ipotesi di cui all’art. 103 del C.d.C. ovvero, in definitiva, quando l’attività del primo sia in grado di incidere effettivamente sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (con apposizione su quest’ultimo di un proprio marchio o segno distintivo oppure perché il produttore del bene è extra – UE e non ha un rappresentante sul territorio europeo che possa assumersi le responsabilità del caso);
b) quando non siano rispettati (tutti) gli obblighi dettati dal Codice del Consumo (ed in particolare dall’art. 104 del medesimo).

Concretamente, il richiamo delle auto difettose dal mercato è stata senz’altro misura idonea ed opportuna ad evitare danni e rischi per i consumatori/acquirenti, ma al fine di poter affermare con una certa sicurezza se, con questo comportamento, la responsabilità è stata del tutto evitata o solamente limitata, occorrerebbe avere maggiori informazioni sulle circostanze fattuali all’interno delle quali si è verificata la necessità del ritiro delle auto, sui soggetti convolti nella vicenda e sul loro modo di operare sul mercato.