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Articolo 107 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Controlli

Dispositivo dell'art. 107 Codice del consumo

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

  1. a) per qualsiasi prodotto:
  2. 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
  3. 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
  4. 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
  5. b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
  6. 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
  7. 2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
  8. c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
  9. 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
  10. d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
  11. 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
  12. 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
  13. e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
  14. 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
  15. f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
  16. 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
  17. 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

  1. a) il produttore;
  2. b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
  3. c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

Spiegazione dell'art. 107 Codice del consumo

Dalla lettura della norma in esame se ne ricava una distinzione tra diverse situazioni che possono richiedere un intervento delle autorità preposte ai controlli, per le quali si profila un diverso ordine di priorità.

Innanzitutto vengono in considerazione i controlli aventi natura strumentale, ovvero dal cui esito ne può scaturire l’esistenza di situazioni critiche.
La seconda situazione attiene ai controlli effettuati su prodotti che, in determinate condizioni, possono risultare pericolosi: in tal caso il rischio può essere evitato facendo ricorso all’uso di adeguate avvertenze da apporre sul prodotto stesso.
La terza situazione fa riferimento a quei prodotti che possono presentare dei rischi solo per determinate categorie di persone: in questo caso l’autorità di controllo è legittimata ad emettere un provvedimento attraverso cui avvertire tempestivamente i soggetti interessati, facendo anche ricorso alla pubblicazione di specifici avvisi.
La quarta situazione attiene ai prodotti di cui venga accertata la pericolosità, ma che non siano ancora stati immessi nel mercato: per tale ipotesi i provvedimenti che possono essere adottati sono il divieto di immetterli sul mercato per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei controlli ed all’adozione di ogni misura atta ad eliminare la situazione di pericolosità del prodotto.
La quinta situazione è quella risultante dalla lettera f) del comma 2, ovvero il caso di prodotti di accertata pericolosità, ma che siano già stati immessi sul mercato: in tal caso le misure di prevenzione da adottare possono consistere nel ritiro immediato del prodotto dal mercato, nel richiamo di esso dal mercato e nel divieto di distribuzione.
Ogni costo che verrà sostenuto per il ritiro dovrà essere posto a carico del produttore e, allorchè ciò non sia possibile in tutto o in parte, a carico del distributore; i costi per il richiamo, invece, dovranno essere posti a carico dei produttori e dei distributori.

Tutte le misure previste dalla norma in commento trovano giustificazione nel c.d. principio di cauzione, in forza del quale le amministrazioni a cui è affidato il controllo devono ritenersi legittimate ad adottarle anche se il rischio che si vuole prevenire non è stato ancora definitivamente accertato nella sua esatta consistenza ed entità.

Secondo quanto previsto al comma 10, le amministrazioni competenti sono tenute al segreto professionale relativamente alle informazioni acquisite nella loro attività, a meno che la loro divulgazione non risulti necessaria per la tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

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