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Articolo 137 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

Dispositivo dell'art. 137 Codice del consumo

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

  1. a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
  2. b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  3. c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  4. d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
  5. e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
  6. f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Spiegazione dell'art. 137 Codice del consumo

La norma prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia tenuto l’elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, che viene annualmente aggiornato.
Vengono qui individuati i criteri ed i requisiti occorrenti per l’iscrizione in detto elenco, e precisamente:
- costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da almeno tre anni;
- l’adozione di uno statuto che preveda un trattamento interno a base democratica;
- il perseguimento di uno scopo esclusivo di tutela degli interessi dei consumatori e l’assenza di scopo di lucro;
- un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale, con una presenza in almeno cinque Regioni o Province Autonome;
- un bilancio annuale con indicazione specifica delle quote corrisposte agli associati;
- svolgimento di attività continuativa nei tre anni precedenti la domanda di iscrizione dell’associazione;
- assenza di condanne definitive dei legali rappresentanti relativamente alle attività svolte dall’associazione stessa.

L’elenco delle associazioni iscritte viene comunicato anche alla Commissione europea che, a sua volta, tiene l’elenco degli enti che possono proporre le azioni inibitorie volte a far cessare le pratiche contrarie agli interessi dei consumatori.
E’ fatto espresso divieto alle associazioni dei consumatori e degli utenti di promuovere e pubblicizzare beni e servizi prodotti da terzi, così come di avere qualunque tipo di connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

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