Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 68 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 68 Codice del consumo

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Spiegazione dell'art. 68 Codice del consumo

Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione stanno comportando una profonda trasformazione dei metodi di acquisto dei consumatori.
Il commercio elettronico (c.d. e-commerce), la cui disciplina viene richiamata dalla norma in esame, costituisce un fenomeno in rapida e costante diffusione, risultando chiaramente destinato a produrre evoluzioni tecniche ed organizzative nell’impresa e nei rapporti tra impresa e consumatori.

Con la locuzione “commercio elettronico” ci si intende riferire a quella molteplicità di transazioni, relative alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi, effettuabili per via telematica.
Elementi caratterizzanti tale forma di commercio sono i seguenti:
- lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica;
- l’elaborazione e la trasmissione di dati per via elettronica (testo, suoni, immagini video);
- attività diverse, quali distribuzione online di contenuti digitali, effettuazioni per via elettronica di operazioni come compravendita di titolo ed azioni, vendite all’asta, ecc.
- inclusione di prodotti e servizi di tipo tradizionale e attività di nuovo tipo, quali ad esempio centri di commercio virtuale.

Una sottospecie di commercio elettronico è stata individuata nel commercio elettronico indiretto, il quale si configura nelle ipotesi in cui la cessione del bene o servizio avviene per via telematica, mentre la consegna fisica segue i canali tradizionali.
Nel commercio elettronico diretto, invece, anche la consegna del bene o servizio viene effettuata per via telematica (è questo il caso dell’acquisto di un ebook).

Le modalità più diffuse di commercio elettronico possono dare luogo ai seguenti tipi di rapporti:
- rapporto business to business (rapporti tra professionisti): è questo il caso di un’impresa che si avvale della rete internet per inviare ordini ai propri fornitori, effettuare pagamenti, ricevere fatture;
- rapporto business to consumer (rapporto tra professionista e consumatore): vi si fanno rientrare tutte quelle ipotesi di prodotti offerti ai consumatori finali, che intendono acquistarli attraverso modalità di pagamento online o tradizionali
- rapporto consumer to consumer (rapporto tra consumatori): costituisce una recente modalità di commercio elettronico, sviluppatasi in seguito alla forte espansione dei siti di asta online, in cui gli utenti della rete scambiano tra di loro i prodotti;
- rapporto administration to community (rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini utenti): parti del rapporto in questo caso sono da un lato l’individuo come cittadino privato o comunità e dall’altra la pubblica amministrazione (è questo il caso dei servizi offerti ai cittadini dai Comuni o dalle Camere di commercio attraverso i propri siti internet).

In Italia è con il D.lgs. n. 70/2003 che è stata recepita la Direttiva europea sul commercio elettronico del 2000.
Tale decreto stabilisce gli obblighi che il venditore online deve assumere verso i visitatori utenti del suo sito web, e precisamente:
a) fornire tutte le informazioni necessarie ad identificarlo (quali la ragione sociale, l’indirizzo del domicilio o la sede legale, la partita IVA, il numero di iscrizione al registro delle imprese, ecc.) e contattarlo (ad esempio e-mail, numero di telefono, fax);
b) indicare in modo chiaro ed inequivocabile il prezzo, evidenziando le imposte (IVA, ecc...), i costi di spedizione e tutti gli altri eventuali costi aggiuntivi;
c) specificare tutte le attività consentite all’acquirente e gli estremi del contratto nel caso in cui questo sia di licenza d’uso di un bene;
d) indicare le caratteristiche essenziali del bene o servizio, le modalità di pagamento e di consegna e la durata temporale della validità dell’offerta.
Prima che venga inoltrato l’ordine di acquisto, il venditore deve indicare, in modo chiaro e comprensibile, quali sono le fasi tecniche da seguire per:
1. la conclusione del contratto
2. la sua archiviazione
3. l’accesso e le modalità per correggere gli errori
4. lo strumento di composizione delle controversie.

Il venditore è anche tenuto ad inviare la ricevuta dell’ordine ed a comunicare con chiarezza al consumatore i termini dell’acquisto, trasmettendogli un dettagliato riepilogo delle condizioni contrattuali, delle caratteristiche essenziali del bene o del servizio, dei costi di spedizione e consegna, dei tributi applicati, dei mezzi di pagamento e delle modalità per recedere.
Il diritto di recesso non trova applicazione in caso di contratti di acquisto di beni digitalizzabili (è il caso dell’e-book), poiché in tale ipotesi la prestazione è immediata ed irreversibile.
Come accade per tutti gli altri contratti, anche quello telematico si conclude nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione della propria proposta di acquisto.
Tra gli obblighi informativi previsti in funzione della conclusione del contratto, l’art. 12 comma 3 del Dlgs. n. 70/2003 prescrive inoltre che il fornitore debba mettere a disposizione del destinatario le clausole e le condizioni generali del contratto che gli vengono proposte, in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Una disciplina ad hoc è poi prevista nel caso di “Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate”: l’art. 10 del D.lgs. n. 70/2003 statuisce che “L’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”.

Occorre ricordare che sono annullabili le transazioni online compiute da un minore senza la necessaria assistenza del genitore legale rappresentante.
L’azione di annullamento può essere esercitata dal minore, dal suo legale rappresentate (ad esempio un genitore), dai suoi eredi o aventi causa, entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

La norma in esame va comunque raccordata al novellato art. 67 del codice consumo, con particolare riferimento a quanto previsto al primo comma, nella parte in cui viene stabilito che le previsioni normative contenute nelle sezioni da I a IV del Capo I “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie”.
La Corte di Giustizia UE ha ricompreso nella disciplina del commercio elettronico anche il servizio “ Airbnb”, precisando che «un servizio di mediazione, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev’essere qualificato come “servizio della società dell’informazione”, disciplinato dalla direttiva 2000/31”.

Secondo quanto previsto dall’ art. 11, D.lgs. n. 70/2003, la disciplina sul commercio elettronico non trova applicazione per le seguenti tipologie di contratti:
a) che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) che richiedono per legge l’ intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri ;
c) di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

In materia di commercio elettronico assume particolare rilevanza il regime di responsabilità del prestatore dei servizi della società dell’informazione, di cui si occupano gli artt. 14, 15, 16 e 17, D.lgs. n. 70/2003.
Il primo e più blan livello di responsabilità è delineato L’ art. 14, d.lgs. n. 70/2003, rubricato “Responsabilità nell’attività di semplice trasporto - Mere conduit”, disciplina il primo e più blando livello di responsabilità, statuendo che “Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse”.

Un secondo e crescente livello di responsabilità viene delineato dal successivo art. 15, D.lgs. n. 70/2003, rubricato “Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - caching ”.

Il terzo livello di responsabilità, infine, disciplinato dall’art. 16 D.lgs. n. 70/2003, attiene alle ipotesi di “Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni - hosting ”. Prescrive il comma 1 di tale norma che “Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

A chiusura del regime di responsabilità del prestatore dei servizi della società dell’informazione v’è poi la norma contenuta all’art. 17, D.lgs. n. 70/2003, rubricato “Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza”, ove viene espressamente chiarito che “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!