La norma in esame svolge sostanzialmente una funzione di raccordo con le altre discipline dell’ordinamento comunitario e nazionale, essendo volta a coordinare l’applicazione della normativa consumeristica con le altre espressamente richiamate.
Al comma 1 si precisa che le disposizioni contenute nelle disposizioni di cui alle Sezioni da I a IV della disciplina in esame non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al
consumatore da altre disposizioni normative dell’
ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in recepimento di fonti di norme comunitarie.
Il secondo comma, invece, conferma l’applicazione delle disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o
efficacia dei contratti, ma soltanto per quanto non previsto dalle citate Sezioni da I a IV.
Se ne deduce, dunque, la prevalenza del codice del consumo su quello civile, già peraltro sancita dal disposto dell’
art. 1469 bis del c.c., norma che ammette la possibilità di deroga anche in forza di altre disposizioni più favorevoli per il consumatore, seppure dovessero essere contenute in sedi diverse dal codice del consumo.
Oltre all’affermazione del principio secondo cui il codice del consumo deroga alle disposizioni generali contenute nel codice civile, dalla norma in esame, ed in particolare dal coordinamento tra il comma 1 ed il comma 2, si ricava l’ulteriore principio della supremazia del diritto europeo su quello nazionale.
Il terzo comma, infine, richiama per i contratti di cui alla Sezione III, con particolare riferimento ai “contratti di vendita” con spedizione, l’ applicabilità delle disposizioni di cui alla disciplina concernente il settore del commercio, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 20 del D.lgs. n. 114/1998.