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Articolo 67 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tutela in base ad altre disposizioni

Dispositivo dell'art. 67 Codice del consumo

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.

2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.

3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Spiegazione dell'art. 67 Codice del consumo

La norma in esame svolge sostanzialmente una funzione di raccordo con le altre discipline dell’ordinamento comunitario e nazionale, essendo volta a coordinare l’applicazione della normativa consumeristica con le altre espressamente richiamate.

Al comma 1 si precisa che le disposizioni contenute nelle disposizioni di cui alle Sezioni da I a IV della disciplina in esame non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre disposizioni normative dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in recepimento di fonti di norme comunitarie.

Il secondo comma, invece, conferma l’applicazione delle disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti, ma soltanto per quanto non previsto dalle citate Sezioni da I a IV.
Se ne deduce, dunque, la prevalenza del codice del consumo su quello civile, già peraltro sancita dal disposto dell’art. 1469 bis del c.c., norma che ammette la possibilità di deroga anche in forza di altre disposizioni più favorevoli per il consumatore, seppure dovessero essere contenute in sedi diverse dal codice del consumo.

Oltre all’affermazione del principio secondo cui il codice del consumo deroga alle disposizioni generali contenute nel codice civile, dalla norma in esame, ed in particolare dal coordinamento tra il comma 1 ed il comma 2, si ricava l’ulteriore principio della supremazia del diritto europeo su quello nazionale.

Il terzo comma, infine, richiama per i contratti di cui alla Sezione III, con particolare riferimento ai “contratti di vendita” con spedizione, l’ applicabilità delle disposizioni di cui alla disciplina concernente il settore del commercio, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 20 del D.lgs. n. 114/1998.

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